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Regime lavoratori impatriati: non si applica al professionista rientrato dopo la sospensione del rapporto associativo

Regime Lavoratori Impatriati: Non Si Applica Al Professionista Rientrato Dopo La Sospensione Del Rapporto Associativo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023 in tema di regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo.

In particolare, l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Al riguardo, si osserva che il regime agevolativo in argomento è volto ad attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.

Nei documenti di prassi, si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva sottesa al citato articolo 16, la posizione lavorativa ssunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.

Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.

In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero non riscontrandosi, pertanto, la vis attrattiva richiesta ai fini dell’applicazione del regime speciale .

A cura della Redazione

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