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Regime PEX esteso ai non residenti: l’Italia si allinea al diritto UE

Regime Pex Esteso Ai Non Residenti: L’italia Si Allinea Al Diritto Ue
Il regime di esenzione PEX (art. 87 TUIR) consente la non imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni a una società al ricorrere di determinati requisiti oggettivi:

– le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

– possesso ininterrotto della partecipazione dal 1° giorno del 12° mese precedente quello della cessione;

– la società partecipata risieda in un territorio senza fiscalità privilegiata;

– le società partecipate esercitino un’impresa di tipo commerciale.

Lo scopo del regime è evitare la duplicazione della tassazione del reddito societario in capo alla società e in capo al partecipante.

Plusvalenze esenti al 95% per gli esercenti attività d’impresa

Il regime PEX si applica ai soggetti IRES e IRPEF che esercitano attività di impresa, non vi rientrano dunque le società semplici, gli enti ad esse equiparati e le persone fisiche.

Le plusvalenze generate in tale regime concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES nella misura del 5%. Per stabilire la misura dell’esenzione occorre però far riferimento al soggetto che detiene la partecipazione:

– soggetti passivi IRES: l’esenzione si applica sul 95% della plusvalenza;

– soggetti passivi IRPEF: l’esenzione si applica sul 41,86% della plusvalenza.

Le minusvalenze derivanti da azioni in regime PEX non rilevano ai fini IRES, dunque non sono deducibili fiscalmente.

Estensione del regime Pex ai soggetti non residenti

La legge di Bilancio 2024 segue il passo di alcune recenti pronunce della Cassazione (ex multis Cassazione n. 27267 del 25 settembre 2023), le quali hanno stabilito che la non applicazione della PEX alle plusvalenze realizzate da società non residenti rappresenterebbe una violazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.
In questo contesto di fatto la legge di Bilancio aggiunge un nuovo comma 2-bis all’art. 68, prevedendo che, qualora una società estera, residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ceda una partecipazione in società italiana avente i requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 TUIR, l’eventuale plusvalenza realizzata dovrà essere considerata imponibile solo per il 5% del suo ammontare.

Quali sono le condizioni per fruire dell’esenzione stabilita dalla nuova norma?

– società residenti in Stati membri UE;

– società residenti in Stati aderenti accordo sullo spazio economico europeo (SEE);

– partecipazioni con i requisiti previsti dall’art. 87 TUIR;

– cessione di partecipazioni qualificate.

Nei rapporti con l’Italia: Francia e Cipro

Nella sostanza, le uniche Convenzioni stipulate dall’Italia con Stati UE/SEE suscettibili di esplicare effetti con riferimento alla norma riguardano le cessioni effettuate da società con sede in Francia e Cipro. Infatti, per i cedenti residenti in altri Stati europei, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.

Requisito delle partecipazioni qualificate

Stante dunque il rispetto dei requisiti oggettivi sopra elencati e previsti dall’art. 87, la modifica della PEX per le società non residenti si applica alle sole partecipazioni qualificate ex 67, comma 1, lettera c), TUIR. L’art. 87 TUIR invece non subordina l’applicazione della PEX ad alcuna soglia partecipativa.

Ma quando una partecipazione si definisce qualificata?

Società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati:

– qualificata: se diritto voto assemblea > 20% ovvero partecipazione capitale > 25%

– non qualificata: se diritto voto assemblea < 20% e partecipazione capitale < 25%

Società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati:

– qualificata: se diritto voto assemblea > 2% ovvero partecipazione capitale >5%

– non qualificata: se diritto voto assemblea < 2% e partecipazione capitale < 5%

Riporto delle minusvalenze

I redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di azioni o quote di società prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti privi di stabile organizzazione italiana costituiscono dei “redditi diversi” (o “capital gain”) ai sensi dell’art. 67 TUIR.

Viene inoltre previsto che le plusvalenze siano sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

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