Leggi anche
La circolare rileva come permangano ancora taluni tratti distintivi tra la disciplina impositiva delle plusvalenze PEX realizzate da società residenti in Italia e quelle realizzate da società residenti in altri Stati membri.
Tali differenze sono dovute principalmente al fatto che le plusvalenze su partecipazioni conseguite dai soggetti non residenti costituiscono redditi diversi e sono assoggettate a tassazione separata, in ossequio ai principi del sistema impositivo nazionale.
Cosa ha previsto la legge di Bilancio 2024
Nella generalità dei casi le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono che le plusvalenze su partecipazioni, non riconducibili a una stabile organizzazione eventualmente presente nell’altro Stato, siano soggette alla potestà impositiva esclusiva dello Stato in cui è residente il cedente. Alcune Convenzioni prevedono, tuttavia, in presenza di determinati presupposti, un criterio alternativo in base al quale le plusvalenze sono soggette alla potestà impositiva concorrente tanto dello Stato cedente quanto dello Stato di residenza della società partecipata oggetto di trasferimento (come nel caso degli accordi bilaterali Italia-Francia).
Tale regime in questione viene riconosciuto solamente in presenza di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi.
Assonime sottolinea come la novella legislativa, escludendo le plusvalenze realizzate dai soggetti extra-UE, pare destinata ad avere un impatto pratico esclusivamente sulle plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti realizzate da società ed enti francesi, che risultano imponibili per effetto della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia.
I requisiti soggettivi
Il nuovo regime risulta applicabile nei confronti di quei soggetti che:
– siano società ed enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
– siano residenti in Stati membri dell’UE o dello Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e siano ivi assoggettati a un’imposta sul reddito delle società.
Ad avviso di Assonime, pare corretto ritenere che nell’ambito soggettivo della nuova disciplina rientrino anche i cedenti UE o SEE che, pur essendo titolari di una stabile organizzazione, conseguono una plusvalenza relativa a partecipazioni riferibili alla casa madre e non alla stabile organizzazione stessa.
La circolare prosegue interrogandosi su un aspetto che risulta da chiarire relativo alla localizzazione del soggetto cedente. Secondo Assonime non è chiaro se sia sufficiente che il requisito sussista al momento della cessione ovvero debba riferirsi a un periodo di osservazione più ampio.
Ipotizzando una società extra-UE che possiede una partecipazione in una società italiana, che trasferisce la propria residenza in Francia, e successivamente cede la partecipazione a terzi, il tema che si è posto è se il cedente debba risultare residente in Francia per un determinato periodo di tempo per poter accedere al nuovo regime impositivo.
Ad avviso di Assonime, coerentemente allo spirito della norma, la questione dovrebbe essere risolta conformemente a quanto sarebbe richiesto, in una fattispecie corrispondente, nel caso in cui il cedente fosse un soggetto residente in Italia.
Nell’esempio sopracitato, se la società extra-UE avesse trasferito la propria residenza giuridica in Italia avrebbe potuto beneficiare immediatamente del regime PEX.
Per questa ragione sembra corretto ritenere che lo stesso approccio debba estendersi al caso ipotizzato di trasferimento della sede dal Paese extra-UE alla Francia.
Ad avviso della circolare risulta inoltre fondato ritenere che i requisiti soggettivi debbano essere riscontrati solamente al momento della stipula, e non anche al momento della percezione del corrispettivo, poiché considerando il consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, per le plusvalenze da cessione delle partecipazioni che costituiscono redditi diversi, pur essendovi un principio di cassa per quanto attiene al momento dell’imposizione in concreto delle plusvalenze, il regime applicabile a tali plusvalenze deve essere determinato con riguardo alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento di realizzo della partecipazione.
L’ambito oggettivo
Secondo Assonime è da ritenersi che i requisiti oggettivi, così come quelli soggettivi, debbano essere riscontrati al momento del perfezionamento della cessione della partecipazione.
Holding period
Per quanto concerne il computo dei dodici mesi di possesso (c.d. holding period) risulta chiaro che occorre assumere come dies ad quem quello di stipula dell’atto di cessione e non quello, eventualmente successivo, in cui il corrispettivo è stato percepito.
Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie
In base a tale disposto normativo sono considerate immobilizzate tutte le partecipazioni diverse rispetto a quelle che rispondono alla definizione di trading e che siano indicate come di trading in bilancio, ovvero, in mancanza di tale indicazione, siano così disegnate nelle scritture contabili e con atto di data certa anteriore o contestuale il bilancio.
Secondo Assonime, in mancanza di una separata indicazione in bilancio o di un atto di data certa, le partecipazioni dovrebbero assumersi come immobilizzate in base ad un criterio legale che normalmente opera solamente per le società residenti.
Sembrerebbe che i criteri classificatori citati dianzi, assumano una valenza anche quando il soggetto cedente è un soggetto IAS adopter non residente.
Tuttavia, sul punto, la circolare auspica un chiarimento da parte delle autorità competenti.
Svolgimento di attività commerciale
Per quanto riguarda invece il requisito dello svolgimento da parte della società partecipata di un’attività commerciale, valgono con riguardo all’art. 68, comma 2-bis, tutte le regole e i chiarimenti dei documenti di prassi validi ai fini dell’applicazione di participation exemption senza particolari deroghe.
La determinazione dell’imposta
Assonime sottolinea come il prelievo che il soggetto cedente UE o SEE viene a subire non corrisponde in toto a quello che graverebbe su un soggetto residente che realizzi la medesima cessione, poichè il soggetto residente IRES sconta un prelievo dell’1,2%, mentre un soggetto non residente dell’1,3%. Tale differenza è stata giustificata dal fatto che, a differenza di quanto accade per i soggetti residenti, le plusvalenze imponibili ex art. 68, comma 2-bis, sono compensabili con le minusvalenze dello stesso comparto (sempre nella misura del 5%).
Ad avviso della circolare, tuttavia, la mancata realizzazione di una piena identità di trattamento è più una diretta conseguenza del principio di trattamento isolato dei redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti da cui discende che la plusvalenza realizzata debba essere determinata ed assoggettata a tassazione con le regole dei redditi diversi e non di quelle del reddito d’impresa.
Ne consegue, oltre a quanto detto in precedenza, che tali plusvalenze rilevano per cassa e non per competenza.
La circolare fa notare inoltre come anche il quantum della plusvalenza imponibile può risultare differente, poiché le regole di determinazione dei redditi diversi non sono sovrapponibili a quelle che presiedono alla determinazione del reddito di impresa.
Un primo motivo di questa divergenza potrebbe essere, ad esempio, la diversa operatività della disciplina sul transfer pricing.
Difatti, qualora la partecipazione venga ceduta da un soggetto non residente che si consideri titolare di un reddito prodotto in Italia non riconducibile alla categoria del reddito di impresa, la disciplina del transfer pricing non sembra invocabile.
Sul piano degli adempimenti, la liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuata dal socio non residente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante la complicazione del quadro RT.
La decorrenza
La circolare conclude la propria disamina evidenziando come la nuova disciplina trovi applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024. Ne consegue che solamente per le plusvalenze realizzate dal 2024 potrà trovare applicazione il nuovo regime.
Per questa ragione Assonime sottolinea come il problema della disparità di trattamento tra soggetti residenti in Italia e soggetti UE (o SEE), ritenuta contraria alle libertà fondamentali UE dalla giurisprudenza e dalla Cassazione, non sia risolto per le cessioni di partecipazioni intervenute prima del 2024, poiché la nuova disciplina si applica pro futuro.