Regime transitorio semplificato per l’applicazione delle GloBE rules

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 209/2023 ha recepito nell’ordinamento interno il nuovo sistema dell’imposizione minima globale, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 111/2023 per il recepimento della direttiva del Consiglio n. 2022/2523 (cd. direttiva GMT), applicabile dal 1° gennaio 2024 ai gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro, risultanti dal bilancio consolidato della controllante capogruppo (UPE) in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

Attraverso tali norme, si è voluto introdurre un sistema normativo volto ad assicurare che i gruppi di più rilevanti dimensioni siano soggetti a una tassazione minima effettiva (ETR) pari ad almeno il 15% (minimum rate) in relazione ai redditi prodotti in ogni giurisdizione in cui operano le entità che appartengono al gruppo (CE).

Applicazione del regime semplificato

Già in ambito OCSE ci si resi conto fin da subito della complessità di alcuni calcoli e aggiustamenti richiesti dalle GloBE rules, per cui sono stati introdotti i cd. Safe Harbour con lo scopo di aiutare le imprese a contenere i costi di compliance per l’implementazione del sistema amministrativo necessario per l’applicazione della Global minimum tax. Infatti, come precisato dalla Relazione illustrativa al decreto, la semplificazione de qua è volta a mitigare le difficoltà che le multinazionali o i gruppi nazionali su larga scala incontreranno nell’implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della global minimum tax.

Tali misure sono state recepite attraverso l’art. 39 del D.Lgs. n. 209/2023 che, in linea con quanto disposto dall’art. 8.2 delle GloBE rules e dell’art. 32 della direttiva GMT, prevede la possibilità per l’impresa di presumere pari a zero l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione a un determinato Paese qualora il livello di imposizione delle “CE” ivi localizzate rispetti le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati, costituito nel caso di specie dal cd. CbCR Safe Harbour di fonte OCSE.

Pertanto, in ambito nazionale con il decreto in esame si è provveduto a dare concreta attuazione al regime semplificato previsto a livello OSCE che seppur in via temporanea consente ai grandi gruppi l’applicazione semplificata delle regole GloBE laddove non vi è un rischio fiscale significativo di tassazione effettiva inferiore al 15%.

Periodo transitorio

L’applicazione del regime semplificato opzionale del CbCR Safe Harbour ha carattere provvisorio in quanto riconosciuto soltanto per i primi anni di entrata in vigore delle nuove regole in conformità alle disposizioni OCSE e come supra evidenziato è volto a mitigare le difficoltà che le multinazionali o i gruppi nazionali su larga scala incontreranno per implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della global minimum tax.

Il TCbCR Safe Harbour rappresenta, quindi, una misura di semplificazione temporanea applicabile agli esercizi che iniziano entro il 31 dicembre 2026 e si chiudono entro il 30 giugno del 2028. Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare comprende gli anni dal 2024 al 2026.

I dati necessari per verificare la sussistenza dei suddetti requisiti sono facilmente reperibili in quanto contenuti nella reportistica CbCR che i gruppi con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro già predispongono in molti Paesi. I dati che rilevano a tal fine sono costituiti dai ricavi e dall’utile ante-imposte (PBT) senza operare alcun aggiustamento previsti dalle GloBE rules, ad eccezione di quelli espressamente richiesti, a pena dell’esclusione della “tested Jurisdiction”.

Si osserva in merito che, qualora il Paese estero non abbia una specifica normativa interna, la rendicontazione CbCR è quella predisposta e presentata sulla base del Rapporto OCSE, così come successivamente modificato e integrato.

In linea con le disposizioni OCSE, il decreto prevede che, ai fini del Safe Harbour, il CbCR deve necessariamente essere “Qualificato”, precisando, in sintesi, che la reportistica soddisfa tale requisito quando sia redatta sulla base dei Qualified Financia Statment, intendendosi per tali:

i) il bilancio consolidato della capogruppo (UPE);

ii) i bilanci delle singole società, a patto che siano predisposti in base a principi contabili conformi o, qualora le informazioni siano affidabili, in base a principi contabili autorizzati;

iii) per le società che non sono consolidate linea per linea per motivi di materialità, dai dati di bilancio utilizzati per il CbCR.

I test del Temporary CbCR Safe Hearbour

L’accesso ai Safe Harbour temporanei su base opzionale, mediante utilizzo dei dati del cd. CbCR, prevede il superamento di almeno uno dei seguenti test semplificati previsti dalla norma, ovvero il de minimis test, il simplified ETR test e il routine semplified test.

De minimis test (art. 3 del decreto)

Ai fini del superamento del test è necessario che i ricavi di una data giurisdizione siano inferiori a 10 milioni di euro e l’utile anti-imposte è inferiore a 1 milione di euro (ovvero vi sia una perdita). Nel caso in cui nella giurisdizione ci siano delle entità possedute per la vendita, ai dati del CbCR dovranno essere aggiunti i ricavi delle stesse ai fini della verifica del test. Qualora il test sia superato, anche queste ultime entità beneficiano della misura di semplificazione.

Semplified ETR test (art. 4 del decreto)

Il test si considera superato se l’ETR (Effective Tax Rate) semplificato è uguale o superiore al 15% per gli esercizi che iniziano nel 2023 o nel 2024; al 16% per gli esercizi che iniziano nel 2025 e al 17% per gli esercizi che iniziano nel 2026.

Routine profit test (art. 5 del decreto)

Tale ultimo test si intende superato se l’importo delle attività economiche sostanziali (SBIE o Substance based income exclusion) di un determinato “Paese testato” è uguale o superiore al suo utile (ovvero perdita) ante-imposte riportato nel CbCR. Quindi, il test è superato quando il risultato ante-imposte è zero o negativo. Il calcolo dello SBIE non considera i dati (valore dei beni materiali e costo del lavoro) per le entità escluse dal CbCR, come le società possedute per la vendita o dai calcoli GloBE.

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In conclusione

Il regime temporaneo del CbCR Safe Harbour consente di evitare il calcolo ordinario della cd. Top-up Tax nelle sole nelle ipotesi di superamento di uno dei test di cui supra, significando che qualora nessuno di tali test fosse superato resta ferma l’applicazione della disciplina ordinaria delle GloBE rules.

Inoltre, il D.M. 20 maggio 2024 disciplina l’ipotesi del rinnovo del regime transitorio semplificato dei Safe Harbour, che si ricorda essere un regime facoltativo, da attivare mediante opzione nel modello di comunicazione rilevante, di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 209/2023. Il rinnovo dell’opzione, sussistendone i requisiti previsti dal decreto, ha efficacia per un esercizio salvo rinnovo per il medesimo Paese a condizione che sia ancora valido il regime transitorio semplificato.

Giova infine segnalare che il decreto introduce una disposizione antiabuso volta ad evitare che i grandi gruppi sfruttino asimmetrie contabili e fiscali con lo scopo di consentire artificialmente il raggiungimento di uno dei tre requisiti riflettenti i test di cui supra.

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