Registro dei titolari effettivi: i punti da chiarire prima della sentenza della Corte UE

In attesa di conoscere cosa dirà la Corte di Giustizia UE in risposta ai quesiti posti dal Consiglio di Stato, che ha rinviato la decisione nel merito dei ricorsi presentati contro le sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024, vediamo come la sospensione dell’operatività del Registro dei Titolari Effettivi sta coinvolgendo gli operatori. Rimangono aperte diverse questioni, come l’applicazione delle sanzioni sulle ritardate comunicazioni o la gestione delle comunicazioni di conferma dei dati trasmessi in sede di primo popolamento del Registro.

A un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 29 settembre 2023, con cui si attestava l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative ai titolari effettivi, nel contesto della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, siamo in attesa di conoscere il futuro del Registro. Per ripercorre l’evoluzione degli adempimenti richiesti dalla disciplina, e in particolare dal D.M. n. 55/2022, dobbiamo ricordare necessariamente alcuni passaggi temporali.

Decorrenza della prima iscrizione

Il primo è la decorrenza della prima iscrizione dei dati nel Registro, oltre a quella che avrebbe dovuto essere la deadline per il “primo popolamento” del Registro: dal 9 ottobre 2023 (data di entrata in vigore del citato D.M. 29 settembre 2023) decorrevano i 60 giorni per la trasmissione, che avrebbe dovuto essere eseguita, quindi, entro la data dell’11 dicembre 2023 (va considerato lo slittamento di un termine che cade di giorno festivo).

Sospensione del Registro

A ridosso della scadenza, in seguito a istanza cautelare opportunamente promossa, il TAR del Lazio con propria ordinanza (la n. 8083 del 7 dicembre 2023) ha sospeso l’efficacia del decreto predetto, e per effetto di ciò fu sospeso il termine dell’11 dicembre, per tutti i soggetti obbligati.

Le modifiche normative introdotte in materia di antiriciclaggio hanno un impatto diretto sull’operatività quotidiana dei professionisti in ambito tributario chiamati, oggi più che mai, ad adottare misure preventive più stringenti in studio e a collaborare attivamente con le autoritàdi vigilanza per non incorrere in nuove e pesanti sanzioni.

Tuttavia, se da un lato la nuova disciplina impone ai professionisti di rivedere la propria organizzazione interna, dall’altro numerose sono le questioni che restano ancora aperte, tra cui: quale sarà il futuro del Registro dei titolari effettivi? come avverrà l’applicazione delle sanzioni sulle ritardate comunicazioni? come dovranno essere gestite le comunicazioni di conferma dei dati trasmessi in sede di primo popolamento del registro?

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Nuova operatività del Registro decisa dal TAR Lazio

Il secondo passaggio temporale è quello del 9 aprile 2024: il TAR Lazio, con le sentenze n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845, ha sancito l’infondatezza dei ricorsi, respingendoli, rendendo nuovamente operativo il Registro. A quel punto, i 60 giorni previsti per la trasmissione dei dati, erano in pratica quasi interamente spirati; nella sostanza, come confermato dal MIMIT con nota n. 7648 dell’11 aprile 2024, indirizzata alle Camere di Commercio, tornavano pienamente operative le disposizioni in materia di Registro, con scadenza del termine fissata nella data dell’11 aprile.

Qual è l’effetto delle ordinanze del Consiglio di Stato

Senza entrare nel dettaglio delle conseguenze sanzionatorie legate alla tardiva presentazione delle comunicazioni, di cui si farà cenno nel seguito, il successivo passaggio temporale è quello del 17 maggio 2024, data in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato con le ordinanze n. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853, per effetto delle quali è stata sospesa fino al 19 settembre 2024 l’esecutività delle sentenze del TAR.

Pur continuando tutt’ora ad essere possibile trasmettere al Registro dei titolare effettivo le pratiche relative a iscrizioni e variazioni, e anche alle conferme (su cui si dirà anche oltre), l’effetto delle ordinanze è stato il seguente:

sospensione dell’attività concernente l’irrogazione delle sanzioni;

sospensione di accreditamento e accesso alla consultazione delle informazioni contenute nel Registro da parte dei soggetti autorizzati e portatori di legittimo interesse.

Sul sito camerale del Registro, è possibile leggere la seguente indicazione: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.

Qual è la situazione per le sanzioni

In relazione agli aspetti sanzionatori, la CCIAA territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630, c.c., che recita: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Tenuto conto di quanto illustrato in precedenza, si consideri quindi che, per gli inadempimenti del periodo 11/4 – 17/05, si sarebbe dovuto riscontrare una sanzione ridotta per un tardivo invio fino all’11 maggio 2024 (34,33 euro), ovvero ordinaria nella settimana successiva.

Giova ricordare però quanto espresso dal MIMIT nella già citata Nota, ovvero che “in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo”, demanda al “prudente apprezzamento” della singola CCIAA “ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.

In relazione, poi alla consultazione e agli accreditamenti, non è possibile fare grandi considerazioni prima di conoscere il pensiero della Corte UE. Il Consiglio di Stato, che con la sua decisione avrebbe potuto anche stravolgere l’intero impianto del D.M. n. 55/2022, con l’ordinanza n. 8245 del 2024, pubblicata il 15 ottobre 2024, dopo aver rimesso alla Corte di Giustizia UE nuove questioni pregiudiziali, ha sospeso il processo nelle more della pronuncia della medesima Corte.

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Tra l’altro è stato chiesto alla Corte se sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali, nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la normativa che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Parrebbe potersi affermare che le questioni vertono su trust e istituti giuridici affini, con ciò “liberando” in qualche maniera l’operatività di una normale società; ma sarà così?

Non è un caso, comunque, che si possano continuare a trasmettere le pratiche, come detto in precedenza. Lasciando da parte “prime comunicazioni” o “variazioni”, l’operatività di cui alle comunicazioni di “conferma” dei dati merita decisamente una riflessione.

Vero è che è sospesa l’attività concernente l’irrogazione delle sanzioni, ma va ricordato che la disposizione regolamentare in essere prevede che i soggetti obbligati debbano comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, con cadenza annuale, entro 12 mesi:

– dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;

– dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;

– dalla data dell’ultima conferma.

Se si considera che dal 9 ottobre 2023 era possibile effettuare una prima comunicazione, in qualche caso potrebbe essere già spirato il termine dei 12 mesi. Tutti i termini (iscrizione, variazione e conferma annuale), per espressa indicazione normativa sono perentori, e quindi tassativi.

E sul concetto dei 12 mesi, sarebbe auspicabile capire come devono essere calcolati; poniamo il caso di una pratica di primo popolamento del Registro trasmessa in data 10 ottobre 2023: i 12 mesi scadono il 10 ottobre 2024? Perché non ipotizzare che in via interpretativa si possa considerare quale termine la fine del dodicesimo mese (nel nostro esempio, il 31 ottobre 2024), quanto meno in chiave semplificatoria?

Ci sarebbe una agevolazione, prevista per le società che depositano il bilancio, alle quali è riservata la possibilità di confermare i dati contestualmente al deposito del bilancio medesimo.

Come anche ricordato dal CNDCEC nella propria informativa n. 76 del 23 maggio 2024, in attesa del termine di scadenza della sospensiva, in caso di riattivazione del Registro, la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro, potrà essere effettuata solo con il deposito del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, ma rimane normativamente fermo il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati. È, questa, una situazione che deve essere risolta.

Se si dovesse metter mano alla norma, sarebbe auspicabile una modifica alla regola che prevede l’obbligatorietà di una comunicazione di conferma, che appare inutile e ridondante laddove è già previsto l’obbligo (sanzionato) di comunicare ogni variazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro il termine di 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Anche nell’ipotesi di conferma dell’attuale impianto normativo, ammettiamo che possa essere mantenuta in vita, per le società depositanti il bilancio, una procedura di conferma dati (un po’ alla stregua degli attuali elenchi soci delle Spa), purché venga adeguatamente mitigato il termine dei 12 mesi. Si pensi al caso di un bilancio presentato per l’anno “n” entro l’ordinario termine dei 120 giorni, e nell’anno successivo “n+1” andando invece col maggior termine dei 180 giorni; allo stato attuale, non sarebbe possibile usare la procedura di conferma “nel bilancio”, dovendo predisporre una pratica ad hoc prima dello spirare del termine (perentorio) dei 12 mesi.

Tutto si potrà dire, ma non che questo primo anno di vita del Registro dei titolari effettivi sia stato tranquillo.

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