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Registro OAM dal 3 luglio: considerazioni critiche sull’estinzione della convenzione o del mandato per motivi non commerciali

Registro Oam Dal 3 Luglio: Considerazioni Critiche Sull’estinzione Della Convenzione O Del Mandato Per Motivi Non Commerciali

Con un comunicato stampa del 14 giugno 2023, l’OAM ha richiamato l’attenzione sull’avvio dell’operatività, a partire dal 3 luglio 2023, del “Registro dei soggetti convenzionati e Agenti di Prestatori di servizi di pagamento (PSP) e Istituti emittenti moneta elettronica (IMEL) previsto dalla normativa antiriciclaggio”.

Si tratta di un elenco in cui i soggetti obbligati (PSP/IMEL) dovranno comunicare, oltre ai propri dati identificativi, quelli dei soggetti convenzionati e Agenti attraverso i quali operano in Italia nonchè la data di avvio e di cessazione del rapporto di convenzionamento o di mandato e, ove erogata tramite questi ultimi, la prestazione di servizi di rimessa di denaro.

Si tratta, in buona sostanza, dell’attuazione del contenuto prescrittivo dell’art. 45 del D.Lgs. n. 231/2007 che si innesta nel più ampio meccanismo delle misure di controllo che l’art. 43 prevede a carico appunto dei soggetti convenzionati e degli agenti.

I primi due commi della norma appena citata, secondo uno stile redazionale caro al Legislatore antiriciclaggio, fissano il set minimo di procedure e sistemi di controllo che devono esser adottate dai prestatori di servizi di pagamento, dagli istituti di moneta elettronica, dalle rispettive succursali e punti di contatto centrale per “mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti” che fanno parte del proprio network distributivo sul territorio nazionale.

Cosa devono assicurare i presidi di controllo richiesti?

In base al comma 2, lettera a) dell’art. 43, D.Lgs. n. 231/2007, mandanti e case madri europee per il tramite delle proprie articolazioni nazionali devono sostanzialmente mettere in condizione soggetti convenzionati ed agenti di essere compliant rispetto agli adempimenti antiriciclaggio cui soggiacciono i destinatari nazionali.

Il mantenimento di tale livello di compliance è demandato a case madri e società mandanti cui compete, in base alla lettera c) della norma in commento “l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione” delle best practices in materia di compliance AML.

Il rispetto di queste ultime e il venir meno dei requisiti costituiscono le due condizioni minime sufficienti per l’attivazione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato [cfr. l’art. 43, comma 2, lettere d) ed e)].

Cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali

Dalla normativa di rango primario, che chiarisce il perimetro all’interno del quale va, in definitiva, ancorata l’attività di operatori comunitari alla giurisdizione nazionale, il successivo passaggio va condotto sul D.M. 31 maggio 2022 del MEF, recante “Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”.

Per quel che interessa la presente analisi, in base all’art. 1 del provvedimento in parola, “si intende per: a) cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali: l’intervenuta estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato tra i soggetti convenzionati o agenti […], a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) dell’art. 43, comma 2, del decreto antiriciclaggio ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d) del medesimo art. 43, comma 2”.

L’art. 4 del decreto prevede altresì che i soggetti obbligati “comunicano all’OAM per l’annotazione nell’apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all’avvio del medesimo registro”, certificando, a mezzo dichiarazione sostitutiva che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato è avvenuta per motivi non commerciali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lettera e).

Che si tratti di un punto nodale della gestione e del controllo dell’attività di soggetti comunitari sul territorio nazionale, sebbene circoscritta all’antiriciclaggio, è confermato dallo stesso comunicato stampa dell’OAM, che parla di “obbligo rilevante” con riferimento ai “casi in cui la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato avvenga per motivi non commerciali, quali ad esempio la perdita dei requisiti o comportamenti non in linea con la normativa antiriciclaggio: la relativa comunicazione all’OAM deve essere effettuata entro trenta giorni dall’estinzione del rapporto stesso”.

In particolare, la sottosezione ad accesso riservato del registro viene alimentata anche dallo stesso OAM laddove risulti informato circa:

1) gli estremi dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 61, comma 5, comminati nei confronti del network distributivo di PSP ed IMEL, post 3 luglio 2023, e comunicati all’Organismo in base al comma 7 della medesima disposizione e

2) gli estremi dei decreti sanzionatori comunicati all’OAM ex comma 9 dell’art. 61.

Quali sono i “motivi non commerciali”?

Chiarito, in termini generali, il quadro normativo di riferimento, si è posto in alcuni dibattiti il tema dell’individuazione dell’alveo dei motivi non commerciali che, in base alla norma definitoria citata, sembra, con ragionevole certezza, essere circoscritto alla perdita dei requisiti che legittimano il soggetto convenzionato o l’agente ad operare o l’accertamento e contestazione di violazioni alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007.

Sciolto questo nodo preliminare – meno intricato del previsto, a onor del vero – meriterebbe maggior chiarezza, in un panorama in cui l’agente è di regola plurimandatario, la legittimazione all’accesso nella sottosezione riservata da parte del PSP o IMEL che non abbia dato causa alla cessazione.

Al riguardo ciò sembrerebbe consentito dal secondo periodo del comma 6 dell’art. 4 del decreto in commento, laddove è prevista “la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale”, […] “esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato”, in un contesto assolutamente coerente con la ratio della disciplina e gli obiettivi che la stessa persegue.

Non giova agli interpreti il silenzio sul punto da parte dell’OAM la cui circolare n. 47/23 non spende una parola al riguardo, nonostante sia proprio l’Organismo il tenutario di questo nuovo specifico registro.

Né traggono beneficio alcuno, in un contesto di agenzie regolarmente plurimandatarie, gli IP e IMEL nazionali, i cui agenti operino anche per conto di PSP e IMEL comunitari il cui rapporto sia stato appunto interrotto per ragioni non commerciali: normativa alla mano, non sembrano legittimati ad alcuna interrogazione del registro, dovendo al più fare affidamento alle notifiche ex art. 61 eseguite all’esito delle verifiche condotte dalla Polizia Valutaria.

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