Dopo più di sei anni dalla novella introdotta dal
D.Lgs. n. 90/2017, il processo di attuazione del
D.M. n. 55 dell’11 marzo 2022, è stato definitivamente completato attraverso l’emanazione a cura del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Ministero dello Sviluppo economico all’epoca del
D.M. n. 55/2022) dell’
ultimo decreto previsto.
Si tratta di un provvedimento di “chiusura” del processo di regolamentazione del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (meglio noto come “Registro dei titolari effettivi”) del quale detto decreto attesta l’operatività.
Per l’effetto – non trascurabile, ad onor del vero – l’adempimento comunicativo a carico dei soggetti obbligati all’alimentazione del registro con le informazioni circa la titolarità effettiva dovrà essere eseguito entro e non oltre i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Un iter travagliato
Il percorso normativo appena conclusosi è stato caratterizzato da stop forzati, come nel caso delle censure contenute nel
parere del Consiglio di Stato sulla prima edizione del D.M. n. 55/2022 nella quale il
diritto di accesso (“il fulcro della novità della legge da attuare”) finiva per essere dissipato e offuscato dall’evidentemente infelice ricorso a terminologie che rischiavano di allontanare l’interprete dalla
ratio e dagli obiettivi che il decreto doveva, all’epoca, ancora perseguire e cioè un’ambiguità normativa legata alla commistione tra accesso, riconosciuto alle varie categorie di legittimati a vario titolo, e l’accreditamento.
Come se non bastasse, la riedizione successiva alla reprimenda del Consiglio di Stato ha dovuto fare i conti con la
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 con cui era stata censurata la disciplina armonizzata laddove disponeva che gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio fossero accessibili in ogni caso al pubblico.
L’impatto della pronuncia sulla produzione normativa nazionale di rango secondario si è manifestato con la disapplicazione della disposizione di cui all’
art. 7, comma 1,
D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con l’ulteriore conseguenza di costringere l’estensore ad aggiustare il tiro della norma
limitando “l’
accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private
ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini […] e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private”, sanando quella che la Corte di Giustizia UE aveva definito una ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli
articoli 7 e
8 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il processo di attuazione delle norme contenute nel D.M. ha dovuto fare anche i conti con le pressioni – a livello UE – conseguenti alla stesura del
documento di valutazione del rischio AML/CFT consolidato, su base europea, da parte della Commissione che, ad ottobre 2022, spingeva per dare piena attuazione e vigore alle norme in materia di titolarità effettiva (vale a dire la trasparenza dei registri delle imprese e del dominio societario), raccomandando l’ulteriore sviluppo di interconnessioni tra i diversi registri ed una maggiore cooperazione – anche in termini di scambio di informazioni – tra autorità fiscali.
L’originaria timeline dell’attestazione di operatività
In un contesto di produzione normativa ideale, per dovere di cronaca, va chiarito che l’attestazione di operatività in commento sarebbe dovuta intervenire a chiusura della timeline qui sotto riportata, a partire dalla data di pubblicazione in G.U. del
D.M. n. 55/2022:
– 25 maggio 2022: pubblicazione in G.U. del decreto MEF-MISE titolari effettivi (TE) entrato in vigore il 9 giugno 2022;
– entro 30 giorni dal 9 giugno 2022: disciplinare tecnico per garantire la protezione dei dati personali sottoposto alla preventiva verifica del Garante Privacy;
– entro 60 giorni dal 9 giugno 2022: decreto (MIMIT) MISE recante attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (da cui decorrono i 60 giorni per la comunicazione dei dati e delle informazioni).
Restano dubbi e incertezze da chiarire
Ebbene, nonostante il tempo atteso per dare piena operatività al sistema, per ritardi imputabili a cause endogene ed esogene in egual misura, restano – al netto dell’intervenuta definitiva attuazione alle norme del
D.M. n. 55/2022 – ancora
ampi margini di incertezza interpretativa legati soprattutto al tema delle
segnalazioni di difformità tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e alla valenza non certificativa, bensì di mero supporto (sic!), delle informazioni ritraibili dalla consultazione del registro, svilendone irrimediabilmente l’attendibilità e l’utilità in chiave antiriciclaggio ai fini dell’adeguata verifica del titolare effettivo del cliente di un soggetto obbligato
ex art. 3 del
D.Lgs. n. 231/2007.
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