Registro titolari effettivi: pronto il manuale operativo di Unioncamere

Dal 10 ottobre 2023 decorre il termine di 60 giorni a disposizione di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini ai trust per comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l’11 dicembre 2023.

Secondo il D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della direttiva UE n. 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L’identificazione certa di questa figura costituisce perciò un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.
Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l’ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo, che fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito. Nel manuale anche le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.

Il Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Legislatore e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti. 

La seconda parte del volume contiene le schede analitiche e dettagliate per i vari adempimenti anagrafici.

Il manuale ricorda che la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

– dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

– dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

– dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L’adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE (approvato con D.M. 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.
La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria – come stabilito dal D.M. 20 aprile 2023 – pari a 30 euro. Il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica.

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