Rendiconto economico e patrimoniale: la stabile organizzazione di banca estera può adottare gli IAS

Nella risposta a interpello n. 68 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate esamina la facoltà di adottare gli IAS ai fini della redazione del rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione di banca estera.

Il comma 1 dell’art. 152 TUIR prevede, nella nuova formulazione, che per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposite rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’art. 116 TUF di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

Una disposizione analoga è contenuta ai fini IRAP.

Il reddito delle stabili organizzazioni va calcolato sulla base di un rendiconto economico patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili adottati dai soggetti residenti aventi le stesse caratteristiche, senza tenere conto del fatto che la casa madre sia quotata o abbia emesso strumenti ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico.

Tale modifica ha comportato che le società industriali non residenti, pur essendo quotate o avendo emesso strumenti diffusi”, non fossero più obbligate ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del rendiconto della stabile organizzazione in Italia.

E ciò in un contesto in cui, in base all’art. 2, D.Lgs. n. 38/2005, solo le società industriali “quotate” o le società che hanno emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico hanno l’obbligo di applicare gli IAS/IFRS nei bilanci di esercizio (obbligo, di contro, non previsto per le società industriali non quotate).

Per tutti i soggetti bancari, invece, sulla base della lettera c) dello stesso art. 2, restava fermo l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio per il solo fatto di svolgere attività bancaria. Restava, quindi, fermo l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali per le stabili organizzazioni di banche non residenti, in un contesto in cui tutte le banche residenti erano obbligate ad applicarli (soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche).

Successivamente, l’art. 1, comma 1070, della legge di Bilancio 2019, ha introdotto nel D.Lgs. n. 38/2005 l’art. 2­bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali, possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).

Per effetto di tali ultime disposizioni le banche, che non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, hanno la facoltà e non più l’obbligo di applicare nella redazione del bilancio di esercizio i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Non esistendo, quindi, più per le banche italiane un obbligo civilistico di redigere il bilancio applicando i principi contabili internazionali, tale obbligo deve venir meno anche per le stabili organizzazioni di banche non residenti proprio per il fatto che per tali soggetti si deve prescindere, in base all’articolo 152 del TUIR, dalla circostanza che la casa madre non residente sia quotata.

La stabile organizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 152 TUIR e dell’art. 2­bis, D.Lgs. n. 38/2005, ha la facoltà e non l’obbligo di adottare gli IAS ai fini della redazione del rendiconto economico e patrimoniale anche se la casa madre non residente, non tenuta a sua volta ad applicare i principi contabili internazionali nella redazione del proprio bilancio di esercizio, abbia emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

A cura della Redazione

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