Reshoring: Assonime spiega la disciplina fiscale
- 27 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’ambito di applicazione dell’incentivo
La circolare afferma che il trasferimento deve essere fisico, ritenendosi ininfluente la tassazione in Italia tramite, ad esempio, una stabile organizzazione estera o la disciplina delle CFC.
Si pone l’interrogativo relativamente al perimetro applicativo, in particolare se rientrano nell’agevolazione gli asset fonte di redditi c.d. passive (i.e. partecipazioni e intangibles) e, in caso affermativo, se occorra fare riferimento alla nozione di impresa come definita dalla disciplina degli aiuti di stato ovvero se da considerarsi come una stabile organizzazione.
Assonime continua rimarcando che l’attività trasferita non necessita di un tempo minimo di esercizio se avviata ab origine all’estero (ExtraUE/SSE). In caso, invece, di avvio in Italia, occorre attendere almeno 24 mesi dal trasferimento all’estero prima del rimpatrio. Su quest’ultimo aspetto l’Associazione specifica che tale limite non dovrebbe valere per le attività avviate in uno stato UE e trasferite in paesi ExtraUE/SSE e poi riallocate in Italia.
L’incentivo non agevola di per sé tutti gli investimenti esteri in Italia, ma solo quelli a cui corrisponde un contestuale disinvestimento nei Paesi extra UE o SEE con trasferimento in Italia dell’attività.
Il meccanismo di funzionamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
L’agevolazione consiste nella detassazione del reddito derivante dalla attività trasferita che concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 50% a decorrere dal periodo in cui avviene il trasferimento e per i cinque successivi.
– rettificare il ROL fiscale complessivo in modo da escluderne il 50% delle componenti dell’attività agevolata;
– rettificare altresì l’importo degli interessi passivi complessivi in modo da scorporarne il 50% di quelli riferibili all’attività agevolata.
Tale metodo però non assicura che gli interessi deducibili possano essere allineati al totale di quelli che avrebbero assunto rilevanza qualora le medesime attività fossero confluite in due entità separate anziché in un unico soggetto.
Assonime solleva un’ulteriore criticità, richiedendone un chiarimento, circa il corretto trattamento da seguire in caso di compresenza di più attività sottoposte a regimi diversi. Dovendo ricostruire l’imponibile e/o il valore della produzione riferibile all’attività agevolata si rende necessario non soltanto mantenere separate evidenze contabili ma anche gestire in modo separato le relative variazioni fiscali, aumentando significativamente gli oneri di compliance.
In sede conclusiva l’Associazione si concentra sui riflessi ai fini IRAP, precisando come i risultati, positivi o negativi, relativi alla nuova attività concorreranno, nella misura del 50%, a formare il valore della produzione complessivo.
I valori d’ingresso
Il coordinamento con altri istituti
Innanzitutto, la disciplina del reshoring appare pienamente compatibile con gli istituti del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale.
Assonime si sofferma poi sulla compatibilità con gli istituti del credito R&S e del Patent Box. In particolare ricorda che, in via generale:
a) il cumulo è possibile salvo espliciti divieti stabiliti in sede istitutiva;
b) il cumulo non può comportare il superamento del costo sostenuto.
In merito al Patent Box, invece, Assonime approfondisce il funzionamento del “meccanismo premiale” quando, dopo la riallocazione in Italia di un’attività di ricerca, si giunga ad ottenere il titolo di privativa su un nuovo IP. Sul punto l’Associazione afferma che i costi agevolabili, unicamente se sostenuti in Italia, dovranno essere computati per l’intero e non nella minor misura del 50%.
La recapture
Come afferma testualmente la circolare Assonime, il distoglimento, anche parziale, dell’attività agevolata mediante il suo trasferimento fisico all’estero prima del decorso di 5 anni dalla scadenza dell’agevolazione – ovvero di 10 anni per le imprese di maggiori dimensioni – costituisce causa di decadenza con effetti ex tunc, comportando il recupero delle imposte non versate maggiorate di interessi. Assonime ricorda che, ovviamente, nel silenzio della norma, il meccanismo di recapture si attiva anche in caso di trasferimento nel corso del primo quinquennio.
Avendo come presupposto il trasferimento fisico, l’Associazione afferma che non costituisce causa di decadenza il depotenziamento o la cessazione dell’attività rimpatriata in un momento successivo al trasferimento in Italia; così come dovrebbe risultare ininfluente la cessione di asset isolati a terzi, quando siano sostituiti e l’attività prosegua in Italia senza soluzione di continuità.
La successiva circolazione dell’attività agevolata
Nel silenzio della norma, Assonime cerca di ricostruire gli effetti di un possibile trasferimento dell’attività agevolata.
Nel caso di fusioni o scissioni, in virtù della neutralità, la circolare afferma come il regime agevolativo, insieme alla recapture, possa operare senza soluzione di continuità nella sfera giuridica dell’avente causa.
Maggiori profili di complessità sorgono in caso di cessione d’azienda contenente l’attività agevolata, posto che anche l’eventuale plusvalenza risulta agevolabile.
a) cessione tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo: in tal caso, in quanto facente parte del medesimo soggetto economico, il cessionario sembrerebbe poter subentrare nella fruizione dell’agevolazione ed assoggettato alla recapture;
b) cessione tra soggetti indipendenti: Assonime ritiene che vengano meno sia la fruizione dell’agevolazione che il meccanismo di recapture.
Nel caso di conferimenti infragruppo la circolare giunge alla medesima conclusione sub a).
Nel caso di conferimenti tra soggetti indipendenti l’Associazione rileva due possibili soluzioni sulla base delle caratteristiche del conferimento:
– se si considera la neutralità fiscale dell’operazione, si potrebbe sostenere che l’effetto successorio sia quanto basta per poter trasmettere al conferitario l’agevolazione. In quest’ottica le conseguenze del conferimento sarebbero le medesime di fusione e scissione;
– se, invece, si considera l’agevolazione una posizione soggettiva non trasferibile, il conferimento dell’attività agevolata dovrebbe dar luogo ad effetti simili a quanto indicato sub b).
In ogni caso Assonime si aspetta un chiarimento da parte degli organi compenti.
Il rapporto con la Globe Rules del Pillar 2
L’attività rimpatriata, per effetto della detassazione del 50%, può risultare caratterizzata da un livello di imposizione effettiva inferiore al 15%. Pertanto, un gruppo multinazionale che abbia ricollocato in Italia attività di impresa svolte in precedenza all’estero, pur fruendo dell’agevolazione prevista per il reshoring, potrebbe essere comunque tenuto, in presenza degli altri presupposti, a versare l’imposta minima nazionale, con possibili duplicazioni d’imposta in caso di recapture. Assonime, auspicando una precisazione sul punto, ipotizza la possibilità di riconoscere un tax credit pari a quanto versato per effetto della Global Minimum Tax.
Conclusioni
La circolare n. 4 del 23 febbraio 2024 di Assonime illustra e inquadra alcuni aspetti significativi del decreto delegato in materia di fiscalità internazionale, in particolare affrontando uno dei meccanismi agevolativi introdotti per valorizzare l’attrattività ai fini fiscali della giurisdizione fiscale italiana.
L’intervento, apprezzabile, rappresenta anche uno strumento di orientamento critico per gli operatori economici, sollecitando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in merito ad alcuni punti ancora non definiti che richiedono necessariamente un intervento nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (non è escluso, al riguardo, a nostro avviso, che vengano promosse consultazioni pubbliche, come ad esempio a seguito del recepimento delle direttive ATAD nel nostro ordinamento giuridico).