L’art. 2, comma 2, TUIR stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Ciò che emerge dal dato normativo è che la residenza fiscale è legata a tre criteri alternativi ossia:
– all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente;
– al domicilio inteso come centro di interessi e affari personali e professionali;
– alla residenza ai sensi del Codice civile.
Può accadere che una persona fisica che ha degli interessi anche in un altro Paese possa essere considerato fiscalmente residente sia in Italia, sia in questo paese estero.
La disciplina convenzionale
Il problema della residenza delle persone fisiche è affrontato anche dall’art. 4 del Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE.