Residenza delle persone fisiche
Stante quanto previsto dalla nuova previsione legislativa, pertanto, una persona fisica sarà considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti (in ossequio al principio della wordwide taxation), se per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno:
a) ha la residenza ai sensi del Codice civile;
b) ha il domicilio, da intendersi (secondo quanto previsto dal legislatore delegato) unicamente come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
c) è presente,
nel territorio dello Stato.
Infine, mediante l’introduzione di una presunzione da assoluta in relativa, viene previsto che, salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
La residenza e il requisito temporale
La residenza, quindi, è rappresentativa di una situazione di fatto, in quanto la stessa si fonda sulla permanenza in un dato luogo (elemento oggettivo) e sull’intenzione del soggetto di stabilire la propria dimora (elemento soggettivo).
Ai fini fiscali, la residenza (intesa come iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi del Codice civile) deve verificarsi per la “maggior parte del periodo d’imposta”.
Il domicilio
Confermate anche le modifiche che hanno interessato il concetto di “domicilio”, il quale non deve essere più identificato nel luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (da intendersi sia come interessi economici che personali), ma nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. In questo modo, non solo viene superata la necessità di richiedere all’interprete una complicata valutazione d’insieme di una serie di elementi non codificati e afferenti ad aspetti patrimoniali, economici, morali, sociali e personali, ma ci si auspica che si possano ridurre le occasioni di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La presenza della persona fisica e le regole convenzionali
Infine, viene introdotto un nuovo criterio di collegamento con il territorio dello Stato, ossia la presenza della persona fisica. Il criterio si presta a diverse interpretazioni. Tuttavia, dovrebbe trovare un’applicazione limitata, considerando che – in caso di fenomeni di doppia imposizione – dovrebbero trovare applicazione le previsioni convenzionali.
L’art. 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni prevede che l’espressione “residente in uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Nel caso in cui, in applicazione delle varie leggi nazionali, il soggetto risulti residente in più Stati, sono previsti particolari criteri (cd. “Tie breaker rules”) al comma 2 dell’art. 4 delle Convenzioni OCSE, da applicarsi secondo un preciso ordine di priorità, che presuppone la verifica dei criteri successivi solo se il criterio precedente non è stato in grado di individuare una sola residenza.
Il primo criterio è il possesso dell’abitazione permanente. Se un soggetto possiede una sola abitazione in uno solo degli Stati contraenti la convenzione, si presume che questo sia il Paese di residenza. Qualora il soggetto possegga delle abitazioni in entrambi gli Stati, il soggetto sarà ritenuto residente nello Stato in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (il cd. “centro degli interessi vitali”).
Il secondo criterio afferma che il soggetto sarà considerato residente nello Stato contraente nel quale soggiorna abitualmente.
Il terzo criterio stabilisce che, se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, o in nessuno di essi, si ritiene che sia residente nello Stato in cui ha la nazionalità.
L’ultimo è un criterio residuale, in quanto se la persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, “le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”.
Residenza delle persone giuridiche
– la sede legale,
– la sede di direzione effettiva;
– la gestione ordinaria in via principale.
La sede di direzione effettiva deve intendersi con la sede ove si realizza la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso; mentre la gestione ordinaria in via principale coincide con il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
In continuità con la disciplina attuale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato – valevoli ai fini dell’identificazione della residenza fiscale in Italia – sono tra loro alternativi, cosicché sarà sufficiente che ne sia soddisfatto uno solo di essi, per la maggior parte del periodo di imposta, perché possa ivi configurarsi la residenza fiscale della società o dell’ente.
La nozione di “sede di direzione effettiva” coincide con il luogo ove vengono assunte le decisioni strategiche e determina il recepimento testuale dell’ordinamento italiano del criterio di localizzazione della residenza delle imprese adottato nella totalità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni italiane ad oggi in vigore. La sede di direzione effettiva rappresenta anche il criterio al quale nelle Convenzioni si rimanda in ipotesi di doppia residenza, quale “Tie breaker rule”, anche nell’ambito, ove prevista, di una procedura amichevole.
Passando alla nozione di “gestione ordinaria in via principale” nel territorio dello Stato, la stessa è identificabile nel continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, si può sostenere che l’inserimento dello stesso permette all’Italia di allinearsi all’orientamento espresso da altri Paesi europei, che lo impiegano per stabilire il collegamento personale all’imposizione nei casi in cui vi è un effettivo radicamento della persona giuridica sul territorio.
Con l’introduzione di tale criterio viene dato rilievo agli atti relativi alla gestione ordinaria della società o dell’ente, e quindi, al day-to-day management. Inoltre, l’utilizzo della locuzione “in via principale” permette di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all’imposizione quando solo una parte dell’attività si svolta nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione.