Residenza fiscale: sui criteri di radicamento lo smart working non ha alcun impatto
- 24 Agosto 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Inoltre, nello stesso documento di prassi l’Agenzia conferma che l’uscita della Svizzera dalla black list ha effetto dal periodo d’imposta 2024.
Smart working e residenza fiscale: esemplificazioni
Un cittadino straniero, non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, che lavora dall’Italia in smart working per un datore di lavoro estero, permanendo per la maggior parte dell’anno solare presso un’abitazione ubicata nel nostro Stato unitamente al coniuge e ai figli deve essere considerato residente in Italia: per la maggior parte del periodo d’imposta, ha mantenuto stabilmente nel territorio dello Stato la sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi (familiari) e la sua dimora abituale.
Una cittadina italiana che si è trasferita all’estero, dove svolge un’attività lavorativa in smart working, e ha mantenuto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta deve essere considerata residente fiscalmente in Italia. Infatti, anche qualora la stessa avesse trasferito all’estero il suo domicilio e la sua dimora abituale, continuerà a qualificarsi come residente in Italia in ragione del requisito anagrafico, per cui dovrà sottoporre a tassazione tutti i suoi redditi nello Stato italiano, salvo il disposto convenzionale.
Analogamente, il cittadino italiano iscritto all’AIRE per la maggior parte del periodo di imposta, che abbia sottoscritto un contratto di lavoro con un datore estero nel quale sia indicata come sede ordinaria di lavoro il Paese risultante dall’iscrizione all’AIRE (o altro Stato estero), potrà considerarsi fiscalmente residente in Italia qualora vi mantenga la dimora abituale, dalla quale svolga la prestazione lavorativa con modalità agile. Tali principi sono stati coerentemente applicati nella prassi più recente, maturata a seguito dell’emergenza pandemica.
A tal riguardo, l’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Contrasto al fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza
Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, l’Agenzia ha precisato che il dato formale dell’iscrizione all’AIRE e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
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In merito alla decorrenza dell’eliminazione della Confederazione Elvetica dalla black list, l’Agenzia ha confermato che, ai fini della presunzione di residenza, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta 2024.
Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
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