Con legge 3 maggio 2019, n. 39, l’Italia ha dato ratifica ed esecuzione – dopo un quinquennio – alla Convenzione del Consiglio d’Europa fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
Accanto alla previsione di una responsabilità penale per le persone fisiche ed amministrativa per le persone giuridiche, va registrato un contributo importante al problema del bis in idem sanzionatorio.
Che lo sport muova forti interessi economici, è un dato oggettivo e sotto gli occhi di tutti.
Che la criminalità, organizzata e non, colga ogni occasione per inserirsi nel business delle competizioni sportive, è un dato parimenti innegabile: si pensi alle frodi per alterare il risultato di competizioni, all’esercizio abusivo di gioco o di scommessa, al gioco d’azzardo.
L’Italia ha disciplinato la materia con la legge 13 dicembre 1989, n. 401 (che ha preceduto di oltre un quarto di secolo la Convenzione del Consiglio d’Europa approvata il 18 settembre 2014 sulla manipolazione di competizioni sportive).