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Restyling in vista per i regimi di riallineamento tra valori contabili e fiscali

Restyling In Vista Per I Regimi Di Riallineamento Tra Valori Contabili E Fiscali

L’art. 6, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti”, conferisce delega al Governo per effettuare la revisione del sistema di imposizione sui redditi a condizione che entro i due periodi d’imposta successivi a quelli nel quale è stato prodotto il reddito, un importo corrispondente in tutto o in parte al detto reddito, sia impiegato in investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni e inoltre che gli utili non vengano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Tra i numerosi interventi, la lettera b) dell’art. 6 delega il Governo alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine.

Quali disposizioni disciplinano queste fattispecie?

Nel caso in cui si verifichino disallineamenti dei valori fiscali rispetto a quelli contabili derivanti da operazioni straordinarie, le disposizioni attualmente in vigore applicano regimi di riallineamento con effetti differenti.

L’art. 176, comma 2-ter, TUIR in deroga al principio della neutralità fiscale, consente alla società conferitaria di un’azienda o ramo d’azienda, alla società incorporante o risultante da una fusione o alla società beneficiaria di una scissione di optare per il regime dell’imposta sostitutiva con aliquote determinate in misura pari a:

– 12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione entro 5 milioni di euro;

– 14% sulla parte dei maggior valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

– 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è effettuata, in ogni caso, per categorie omogenee di immobilizzazioni:

– aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica;

– aree non fabbricabili;

– fabbricati strumentali per destinazione;

– fabbricati strumentali per natura;

– immobili patrimoniali.

L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel quale viene attuata l’operazione o, al più tardi, nell’esercizio successivo.

I plusvalori, oggetto di affrancamento, si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento, ma sono sottoposti al cosiddetto “periodo di sorveglianza” ovvero gli effetti del riallineamento vengono meno in caso di realizzo dei beni materiali e immateriali oggetto dell’opzione prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

L’art. 15, commi da 10 a 12, D.L. n. 185/2008, ha introdotto un ulteriore regime di riallineamento in deroga a quello indicato nell’art. 176 TUIR. In questo caso l’aliquota da applicare è fissa al 16% (20% nel caso di affrancamento del valore dei crediti) e versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata attuata l’operazione e riguarda:

– avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali;

– attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, TUIR (ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, i crediti).

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva.

Quali potrebbero essere ancora i casi analizzati nella riforma fiscale?

L’art. 7-bis, D.Lgs. n. 38 del 2005 contiene indicazioni circa la disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale fiscale per i soggetti indicati nell’art. 2-bis che applicano i principi IAS/IFRS ovvero:

– le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro UE (società quotate);

– le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;

– le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari;

– le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;

– le società consolidate da quelle assoggettate all’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali;

– le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo;

Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest’ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, comma 3, 2357, comma 1, 2358, comma 6, 2359-bis, comma 1, 2432 e 2478-bis, comma 4, del Codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Pertanto, per effetto dell’art. 7-bis del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, è stato disciplinato il passaggio inverso dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali senza, però, prevedere un possibile regime di riallineamento.

L’obiettivo, dunque, appare quello di rendere omogenei tra gli altri i trattamenti fiscali sopra sintetizzati, introducendo un regime che possa operare “a fattor comune”.

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