Dal 1° gennaio 2026, la rilevanza del luogo di stabilimento sarà superata tanto dal lato (attivo) del cedente o prestatore, quanto da quello (passivo) del cessionario o committente, travolgendo le indicazioni di prassi che regolano attualmente l’applicazione del reverse charge esterno. È quanto si desume dalle modifiche operate dal pacchetto ViDA, come emendato dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo C/2024/4246.
Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi