Revisione dei tributi indiretti all’insegna di semplificazione e autoliquidazione
- 10 Aprile 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il provvedimento, secondo il testo fatto circolare prima del Consiglio dei Ministri, si compone di 11 articoli:
Le modifiche più rilevanti riguardano l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro.
Entrata in vigore
L’art. 11 del decreto dispone che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.
Dichiarazione di successione
In realtà, si osserva che già oggi le istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione dispongono che la dichiarazione “va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, direttamente dal dichiarante o per il tramite degli intermediari abilitati o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni precisano che la presentazione cartacea del modello è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Lo schema di decreto legislativo non interviene sul termine di presentazione della dichiarazione di successione, confermando, quindi, che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Il provvedimento prevede una semplificazione delle incombenze in capo al contribuente, mediante una riduzione dei documenti che devono essere allegati al modello e trasmessi all’Ufficio.
Presupposto impositivo e trust
Il decreto delegato riformula il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, stabilendo che il tributo si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, “compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.
In base al nuovo comma 2-bis, previsto dallo schema di decreto, per i trust e gli altri vincoli di destinazione l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Il nuovo art. 4-bis, inserito dallo schema di decreto legislativo, prevede che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.
Pagamento dell’imposta di successione
Il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata “entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione” (art. 37, comma 1). Il contribuente potrà eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il predetto termine e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Inoltre, se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
Imposta di donazione
Le modifiche all’imposta di donazione sono principalmente finalizzate a dare unitarietà alla norma.
Viene inserita, tra l’altro, la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la detrazione può operare fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi.
Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità, prevedendo che l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Viene prevista l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.
Trasferimento di azioni o di quote
Il beneficio dell’esclusione da imposta per il trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali soggetti IRES, spettante limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo del soggetto o integrato un controllo già esistente, si applica “anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti”.
Presentazione telematica degli atti da registrare ai fini dell’imposta di registro
Anche per gli atti da registrare da parte di privati possono essere previste, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, modalità telematiche di presentazione (prassi, comunque, già vigente, per taluni atti, mediante il portale dell’Agenzia) e modalità telematiche di registrazione.
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
L’art. 19, comma 1, del Test Unico dell’imposta di registro prevede che l’avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.
Lo schema di decreto legislativo stabilisce che la denuncia di eventi successivi alla registrazione deve essere preceduta dall’autoliquidazione e dal pagamento del relativo importo.
Cessione di aziende
Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti.
Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
Pagamento dell’imposta di registro
Anche per il pagamento dell’imposta di registro viene introdotto un meccanismo analogo a quello delle imposte sui redditi (autoliquidazione, controllo dell’Ufficio, eventuale avviso di liquidazione se vengono rilevati versamenti inferiori, possibilità di definire la contestazione con uno sconto sulle sanzioni), come si è già visto per l’imposta sulle successioni e donazioni.
Registrazione di sentenze di condanna
Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, la registrazione sarà eseguita “a prescindere dal pagamento dell’imposta”. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
Trasferimento di diritti edificatori
Integrando l’art. 9 della Tariffa, parte prima, viene chiarito che il trasferimento di diritti edificatori, comunque denominati, è assimilato agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, quindi, sconta l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3%.
Lo schema di decreto legislativo prevede, inoltre, che il trasferimento di diritti edificatori è soggetto all’imposta ipotecaria in misura fissa (200 euro).
Contratti preliminari
Mediante la modifica dell’art. 10 della Tariffa, parte prima, la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria e il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’IVA vengono equiparati e assoggettati all’imposta proporzionale dello 0,50% (invece, gli acconti prezzo oggi scontano l’aliquota del 3%).
In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Inoltre, viene specificato che nel caso in cui il contratto definitivo sia soggetto a un’aliquota minore, sulla caparra o sull’acconto prezzo troverà applicazione questa minore aliquota.
Imposta di bollo
Viene prevista una importante semplificazione per il pagamento dell’imposta di bollo sugli atti da registrare in termine fisso ai fini dell’imposta di registro, stabilendo che il tributo può essere assolto mediante modello F24, entro il termine previsto per la registrazione dell’atto e non più “fin dall’origine”.