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Riaddebito delle spese relative all’incarico professionale: la soluzione più conveniente

Riaddebito Delle Spese Relative All’incarico Professionale: La Soluzione Più Conveniente

Chi

Persone fisiche o associazioni professionali che producono redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Cosa

Per l’esecuzione di incarichi artistici o professionali possono essere sostenute spese di viaggio, vitto e alloggio specificamente attinenti all’incarico.

Tali spese possono essere:

a) sostenute dal professionista/artista e considerate nell’importo complessivo della parcella, senza riaddebito analitico;

b) sostenute dal professionista/artista e riaddebitate analiticamente al committente;

c) sostenute dal committente per conto del professionista/artista.

Ai fini della determinazione del reddito del lavoratore autonomo (art. 54, comma 5, TUIR):

1) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili, in via generale, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (tali limiti non riguardano le spese di viaggio);

2) i limiti di cui sopra non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, mediante esposizione distinta degli stessi nella fattura emessa dal lavoratore autonomo;

3) tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito (viaggio, vitto e alloggio) e sostenute direttamente dal committente, per conto del professionista/artista non costituiscono compensi in natura per il professionista.

La suddetta previsione non riguarda le spese di cui sopra rientranti tra le “spese di rappresentanza” e quelle sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, a convegni e congressi, per le quali l’art. 54, comma 5, prevede regole differenti.

Come

L’addebito analitico delle spese in fattura comporta la loro esposizione distinta rispetto all’oggetto della prestazione e ai compensi relativi a questa.

In questo caso, il riaddebito concorre alla determinazione del compenso del professionista/artista, soggetto a IVA, e le spese sostenute dal lavoratore autonomo sono integralmente deducibili.

Viceversa, ove le spese siano incluse in modo indistinto nella voce compensi, la loro deduzione, per il professionista/artista, è limitata:

– al 75% del loro ammontare e, comunque,

– per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Le spese di vitto e alloggio specificamente attinenti all’incarico artistico o professionale, sostenute dal lavoratore autonomo nell’esercizio della sua attività, diverse da quelle sostenute direttamente dal committente, devono essere indicate nel rigo RE15 della dichiarazione dei redditi.

In particolare:

– nella colonna 1 del rigo deve essere indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista; in tal caso, l’importo deducibile dal reddito di lavoro autonomo non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti;

– nella colonna 2 del rigo RE15 vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti di sopra indicati e sono quindi integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5). In tal caso, tali oneri non devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del professionista/artista, né come compensi né come spese, essendo stati sostenuti dal committente. Sarà, quindi, quest’ultimo a considerarli come oneri deducibili ai fini della determinazione del proprio reddito, quali spese inerenti all’attività, in quanto funzionali all’espletamento del mandato professionale (i documenti di spesa, quindi, saranno intestati al committente stesso e la deduzione avverrà secondo le norme ordinarie).

Quando

La deduzione delle spese in oggetto avviene in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Per quanto riguarda le spese di viaggio inerenti all’esercizio dell’attività artistica o professionale, queste sono sempre deducibili, anche se non riaddebitate analiticamente al committente, in quanto i limiti di deducibilità previsti dall’art. 54, comma 5, si riferiscono alle spese per “prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande”.

Le spese di vitto e alloggio, invece, subiscono una decurtazione del 25% del loro importo e non possono essere superiori al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti, a meno che non siano analiticamente riaddebitate al committente ovvero non siano sostenute direttamente dal committente, in relazione ad uno specifico incarico.

Il riaddebito analitico o il sostenimento diretto delle spese da parte del committente non comporta, invece, penalizzazioni fiscali per il professionista/artista.

Risparmio %

Caso n. 1

Un professionista sostiene spese di vitto e alloggio per rendere le proprie prestazioni di servizi. Gli incarichi professionali con i propri clienti non prevedono alcun rimborso delle spese di vitto e alloggio.

Compensi dell’anno: 100.000 euro

Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista: 5.000 euro

Deduzione ammessa: (5.000 x 75%) = 3.750

Deduzione massima: (100.000 x 2%) = 2.000

Importo non deducibile: (5.000 – 2.000) = 3.000 euro

Caso n. 2

Un professionista sostiene spese di viaggio, vitto e alloggio per rendere le proprie prestazioni di servizi. Gli incarichi professionali con i propri clienti non prevedono alcun rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Compensi dell’anno: 100.000 euro

Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista: 5.000 euro

Spese di viaggio: 1.200 euro

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio: 6.200 euro

Deduzione ammessa per le spese di viaggio, vitto e alloggio: (5.000 x 75%) = 3.750 + 1.200

Deduzione massima: (100.000 x 2%) = 2.000 + 1.200 = 3.200.

Importo non deducibile: (6.200 – 2.000 – 1.200) = 3.000

Caso n. 3

Un professionista sostiene spese di viaggio, vitto e alloggio per rendere le proprie prestazioni di servizi. Gli incarichi professionali con i propri clienti non prevedono, in generale alcun rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per un incarico particolare, è previsto il rimborso analitico delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Compensi dell’anno: 100.000 euro

Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista: 5.000 euro, di cui 1.500 per spese di vitto e alloggio analiticamente addebitate in capo al committente

Deduzione ammessa: (3.500 x 75%) = 2.625 + 1.500 = 4.125

Deduzione massima: (100.000 x 2%) = 2.000 + 1.500 = 3.500.

Importo non deducibile: (5.000 – 2.000 – 1.500) = 1.500

Caso n. 4

Per un incarico professionale, la società committente sostiene direttamente le spese di viaggio e alloggio relative all’esecuzione dell’incarico conferito.

Per le spese di vitto viene chiesto il rimborso analitico.

Spese di viaggio: 340 euro

Spese di alloggio: 250 euro

Spese di vitto: 120 euro

Le spese di viaggio e di alloggio, essendo sostenute dal committente, non costituiscono né spese né compensi relativi all’attività e, quindi, non devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del professionista. Tali spese saranno oneri deducibili per la determinazione del reddito d’impresa della società committente.

Le spese di vitto, se vengono analiticamente riaddebitate al committente, sono integralmente deducibili per il professionista e concorrono alla formazione del compenso professionale.

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Fonte

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