Riallineamento dell’avviamento: quando è ammissibile la remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 286 del 6 aprile 2023 in tema di revoca della disciplina fiscale del riallineamento dell’avviamento e remissione in bonis.

Ll’articolo 110 del decreto­legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio (”riallineamento”).

Il regime del riallineamento fiscale è stato successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (”legge di Bilancio 2022”), che, all’articolo 1, comma 622, ha inserito nell’articolo 110 in esame:

– il comma 8­ter, in base al quale «La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8­bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso,in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo;

-il comma 8­quater, il quale dispone che in deroga alle disposizioni di cui al comma 8­ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2­ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

In altre parole i nuovi commi prevedono, da un lato, un limite alla deducibilità delle quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali, effettuabile in misura non superiore a un cinquantesimo di detto importo per ciascun periodo d’imposta e, dall’altro, la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2­ter, del TUIR.

A seguito delle mutate condizioni, che incidono negativamente sulla convenienza del regime del riallineamento fiscale, l’articolo 1, comma 624, della legge n. 234 del 2021, ha ammesso la revoca di tale regime, prevedendo che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto­legge 14 agosto 2020, n. 104, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110,secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo perilrimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2022, prot. n. 370046/2022, sono state stabilite le modalità e i termini per l’esercizio della revoca, in particolare, l’articolo 7 prevede che la revoca dei regimi di cui all’articolo 110 è esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata.

E’ plausibile il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del decreto­legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, è stato chiarito che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto ”entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

Detto istituto intende salvaguardare il contribuente in buona fede e, quindi, esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

L’esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltantoomesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Può considerarsi legittimo il ricorso all’istituto della remissione in bonis nei termini di presentazione della prima dichiarazione utile.

A cura della Redazione

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte