Riallineamento, dichiarazione integrativa per la correzione degli errori
- 6 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 344 del 6 giugni 2023 in tema di imposta sostitutiva di cui all’articolo 110, c. 3, del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, determinazione in misura superiore al dovuto e recupero nell’ipotesi di versamento rateale.
L’articolo 110 del DL n. 104 del 2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiorivalori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. ‘‘riallineamento’’).
L’affrancamento si effettua con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento, da versare in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 è stato chiarito che la stessa va determinata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici. In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che alla luce dei chiarimenti forniti dai giudici di legittimità, ai fini dell’affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero ‘‘al netto’’ dell’imposta sostitutiva versata.
Al fine di correggere l’errore commesso, in linea con quanto precisato con la risposta ad interpello n. 518, pubblicata il 18 ottobre 2022 il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020.
Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata, che resta confermata, ma è utilizzata esclusivamente per correggere l’errore commesso in sede di compilazione del quadro RQ della dichiarazione da cui è conseguito, come già detto, l’errato calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta nonché per legittimare la riduzione dell’ammontare dell’ultima rata da versare, calcolato tenendo conto dell’importo di riferimento corretto.