Riallineamento fiscale: il ravvedimento operoso non può essere utilizzato per modificare scelte

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 42 del 9 febbraio 2024 in tema di opzione per il riallineamento fiscale.

L’articolo 1, commi da 696 a 704 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 702 dell’articolo 1 della legge fa rinvio, tra le altre, alle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto compatibili.

Stante l’espresso rinvio alla legge n. 342 del 2000 trovano, dunque, applicazione, in quanto compatibili, molti dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati sull’argomento e, in particolare, la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014, la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 e la risoluzione n. 362/E del29 settembre 2008, la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022.

Con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale ­ successivamente ribadito con le circolari n. 13/E del 2014 e n. 14/E del 2017 ­ da considerarsi valido anche per la rivalutazione di cui si discute, secondo cui l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione per la rivalutazione, dunque, rileva la corretta compilazione del quadro RQ nella dichiarazione annuale in cui l’opzione stessa è esercitata.

Il riallineamento di cui all’articolo 176, comma 2­ter, del TUIR, invece, consiste in un regime opzionale, alternativo al regime di neutralità fiscale, che consente di riconoscere ai fini fiscali, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali incluso l’avviamento, emergenti a seguito di un’operazione straordinaria, attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive su tali maggiori valori.

Per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, con il decreto di natura non regolamentaredel Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008, sono state adottate le disposizioni attuative secondo cui il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126 (cfr. risoluzione del 10 giugno 2008, n. 237/E) e l’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.

Con l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, è possibile definire una irregolarità fiscale (i.e. errori, omissioni, versamenti tardivi o carenti), provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e, contestualmente, al pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Detto istituto non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.

Al più, lo strumento specificamente introdotto dal legislatore ­ in particolare, con l’articolo 2, comma 1 del decreto­legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) ­ volto a evitare che, in determinate circostanze, al contribuente, in possesso di requisiti sostanziali normativamente richiesti, sia preclusa la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali è, invero, l’istituto della remissione in bonis.

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