Ricorsi anche online ma pochi vantaggi e più rischi di perdere
- 4 Febbraio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Nella maggior parte delle altre circostanze, l’esito dell’opposizione dipende da interpretazioni delle norme, che però gli uffici prefettizi non si spingono a dare, confermando molto spesso la legittimità dell’operato del corpo di polizia. E a quel punto: l’importo della sanzione raddoppia, perché il Codice (articolo 204, comma 1) prevede espressamente che, se respinge il ricorso, il prefetto deve ingiungere «il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale».
Il sito ministeriale
Questo rischio è molto minore nei ricorsi al giudice di pace. Non solo perché i magistrati onorari scendono in questioni interpretative, ma anche perché hanno discrezionalità nel determinare l’importo della sanzione quando danno torto al ricorrente.
Per ricorrere al giudice di pace si può utilizzare anche il servizio del ministero della Giustizia, gratuito ma noto a pochi nonostante sia attivo dal 2016. Può utilizzarlo chiunque e riguarda non solo i verbali ma anche le ordinanze con cui i prefetti respingono i ricorsi loro presentati e le cartelle di pagamento. Ma ha funzionalità limitata: serve solo a ottenere i pdf di nota di iscrizione a ruolo e ricorso.
Così, anche quando il sistema telematico funziona, bisogna tenere conto che poi sia il ricorso sia la nota di iscrizione a ruolo vanno stampate, datate, firmate e consegnate in cancelleria a mano o con raccomandata, entro gli stessi termini previsti dalla legge per i depositi “fisici”. Rispetto a questi ultimi, non cambia neanche l’obbligo di presentare la marca di pagamento del contributo unificato. Le comunicazioni che si ricevono dal sistema non hanno valore pieno, non essendo Pec. Quando si digitano i dati, attenzione a indicare correttamente la sede del giudice competente per territorio, pena il rigetto del ricorso.