Ridotto il valore dei beni ceduti ai viaggiatori esteri ai fini dello sgravio dell’IVA

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, la legge di Bilancio 2024 riduce da 154,94 a 70 euro l’ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell’IVA, che possono fruire dello sgravio dell’imposta previsto dall’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’UE che acquistano beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall’Unione.

Il nuovo limite monetario di 70 euro, che secondo un emendamento alla legge di Bilancio 2024 si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dai 1° febbraio 2024, prescinde dalla procedura di sgravio applicata dal negoziante italiano, vale a dire:

– in sede di cessione, con emissione di fattura senza applicazione dell’imposta, da scorporare dal prezzo di vendita; oppure

– con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del negoziante o tramite un’apposita società intermediaria (di cd. “tax free”).

Condizioni per lo sgravio dell’IVA

Ai fini dello sgravio dell’imposta, gli acquirenti devono essere persone fisiche che agiscono in veste di “privati consumatori”, con domicilio o residenza in un Paese extra-UE indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente deve esibire al negoziante al momento di effettuazione dell’acquisto e i cui estremi devono essere riportati nella fattura.

Non sussistono, invece, specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente.

In via generale, lo sgravio dell’IVA presuppone che il cedente sia un commerciante al dettaglio, in quanto la natura stessa della vendita all’ingrosso, che si sostanzia in cessioni di notevoli quantitativi di merci a soggetti che esercitano, a loro volta, l’attività commerciale, non consente l’applicazione dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.

I beni ceduti devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e privi di qualsiasi interesse commerciale, mentre sono escluse le prestazioni di servizi. L’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare presume l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, con la conseguente inapplicabilità dello sgravio.

Il nuovo valore di 70 euro, da considerare al lordo dell’IVA, per quanto possa anche derivare da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un’unica fattura.

Sul punto, l’art. 48 del regolamento n. 2011/282/UE ha stabilito che, per determinare se la soglia monetaria sia stata superata, occorre basarsi sul valore di fattura, mentre il valore aggregato di diversi beni può essere utilizzato soltanto se tutti i beni figurano nello stesso documento, rilasciato dal medesimo soggetto passivo che fornisce i beni al cliente.

Non sono, quindi, ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 70 euro, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.

Fatturazione elettronica

La cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata con emissione di una fattura in formato elettronico tramite il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione all’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016.

La relativa procedura è disciplinata dal provvedimento n. 54088/2018, secondo cui:

– il cedente, mediante la procedura informatica OTELLO 2.0, invia immediatamente la fattura per il “tax free shopping” all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che la riceve in tempo reale. Il cedente mette a disposizione del cessionario il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;

– il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’IVA, deve dimostrare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0 e, in caso di uscita dal territorio della UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro. Il cessionario si reca, quindi, in dogana, la quale ha già ricevuto il file della fattura; l’Ufficio doganale verifica se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto e, in caso di regolarità, inserisce nel sistema informativo l’avvenuta esportazione delle merci;

– il cedente, collegandosi via internet a OTELLO 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato. Di conseguenza, se il cedente ha emesso fattura con IVA, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato, può restituire l’IVA al cessionario ed emettere una nota di variazione.

Le fatture elettroniche emesse con il sistema OTELLO 2.0 escludono sia l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”), sia l’obbligo di rilascio del documento commerciale tramesso al Sistema di Interscambio attraverso il registratore telematico.

Le note di variazione in aumento, richieste nell’ipotesi prevista dall’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dal fatto che riguardino solo l’imposta oppure la base imponibile e l’imposta, devono essere sempre emesse in formato elettronico attraverso il sistema OTELLO 2.0, con divieto di riferimenti cumulativi, in quanto le singole note devono riferirsi alle corrispondenti operazioni.
Le note di variazione in diminuzione, invece, emesse nell’ipotesi prevista dall’art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, richiedono l’annotazione nel registro degli acquisti da parte del cedente, senza necessità di emettere uno specifico documento. Di conseguenza, non occorre trasmettere le note di variazione in formato elettronico per mezzo del sistema OTELLO 2.0.

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