Riduzione a posteriori dell’IVA anche per la fornitura di medicinali sovvenzionati: in quali casi
- 7 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 6 giugno 2024, nella causa C-248/23, ha sottolineato che la normativa europea non consente una normativa nazionale per cui un’azienda farmaceutica che è tenuta a versare a un ente statale di assicurazione malattia una parte del suo fatturato non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile in ragione di tali pagamenti qualora la normativa nazionale di cui trattasi non indichi in modo chiaro, preciso e prevedibile che il pagamento in questione è dovuto a titolo di imposta.
La Corte di giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella Causa C?248/23 che ha ad oggetto l’imposizione fiscale e, più precisamente, l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Essa è pendente dinanzi alla F?városi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale, Ungheria), che ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, il quale consente di ridurre la base imponibile nel caso in cui il prezzo venga ridotto dopo il momento in cui si effettua l’operazione.
La controversia è sorta tra una società farmaceutica che fornisce medicinali sul mercato ungherese, e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria), la quale ha respinto la domanda diretta ad ottenere una riduzione a posteriori dell’importo dell’IVA assolta per la fornitura di medicinali sovvenzionati.
La Corte è chiamata a chiarire se taluni pagamenti imposti dal diritto ungherese e calcolati sulla base del prezzo dei medicinali sovvenzionati debbano essere considerati come una riduzione di prezzo oppure come un’imposta. Nel caso in cui si tratti di una riduzione del prezzo, la base imponibile dovrebbe essere ridotta in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA. Tuttavia, qualora detto pagamento dovesse essere qualificato come imposta, la Novo Nordisk non ha diritto a una riduzione della base imponibile ai fini dell’IVA.
Secondo quanto evidenziato dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 6 giugno 2024, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un’azienda farmaceutica che, per legge, è tenuta a versare a un ente statale di assicurazione malattia una parte del suo fatturato proveniente dalle sue vendite di prodotti farmaceutici finanziati con fondi pubblici non ha diritto alla riduzione a posteriori della base imponibile in ragione di tali pagamenti qualora la normativa nazionale di cui trattasi non indichi in modo chiaro, preciso e prevedibile che il pagamento in questione è dovuto a titolo di imposta.
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