L’iniziale versione governativa si è arricchita, nel corso dell’iter parlamentare, di rilevanti innovazioni volte a garantire, in particolare, il rafforzamento del processo di avvicinamento tra i valori fiscali e quelli civilistici. Si è, inoltre, introdotta nell’ordinamento tributario nazionale la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale e semplificata e la normativa della liquidazione ordinaria delle imprese, sia individuali che societarie. A tal fine sono state inserite al comma 1 dell’art. 9 le lettere e) ed f).
La modifica apportata dalla delega fiscale alla disciplina del Codice civile in materia di bilancio, sia pure con riguardo alle imprese di minori dimensioni, costituisce una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico. In passato per lo più si cercava di perseguire il ravvicinamento normativo civilistico/fiscale agendo sul solo versante della disciplina fiscale. In varie occasioni è stato, infatti, potenziato il principio di derivazione del reddito fiscale da quello di bilancio, che perciò è stato denominato “rafforzato”. Si è da parte di molti ritenuto che tale processo potesse evolversi fino alla derivazione piena e, quindi, alla dipendenza integrale del reddito fiscale da quello di bilancio.
La modifica costituisce un’iniziativa che deve misurarsi, però, con la disciplina unionale in materia di bilancio, che affonda le radici nelle varie direttive europee a partire dagli anni 70 del secolo scorso (direttive UE n.78/660, n. 83/349 n. 2006/43 e n. 2013/34). Farlo poi al dichiarato scopo di rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, costituisce un elemento di grande rilevanza. E’ sottesa la volontà, che ci si augura verrà ben recepita dal legislatore delegato, di ridurre al massimo le divergenze tra i due sistemi, adeguando le valutazioni ai fini fiscali alla normativa civilistica del bilancio. Le ipotizzate modifiche dovranno, perciò, rispettare quell’intento semplificatorio e di razionalizzazione delle norme civilistiche, fermo restando la loro coerenza sostanziale con la disciplina unioniale. In un mercato globale, anche se stratificato, è infatti richiesta l’omogeneizzazione dei principi contabili per rendere comparabili i dati dei bilanci, che non si realizzerà se non si creerà un unico sistema giuridico-contabile cogente per il mercato pur nella duplicità dei sistemi giuridici, di common law e di civil law, che sappia affrontare sul piano del metodo la coniugazione della flessibilità e della certezza nelle rappresentazioni contabili.
Non ci si può, tuttavia, esimere dal notare come la norma delegante appaia sul punto alquanto lacunosa, limitandosi ad enunciare le finalità (semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Codice civile in materia di bilancio) ed a farne riferimento particolare alle imprese di minori dimensioni, per altro non definite neppure per rinvio. E’ ragionevole attendersi che esse siano qualificate con riferimento alle società tenute all’approvazione del bilancio in forma abbreviata. Considerata, comunque, l’ampia portata della delega andrebbe evitato che siano ridotti i limiti della discrezionalità degli amministratori nei processi valutativi delle voci di bilancio più discusse (ammortamenti, accantonamenti, rimanenze, crediti, resi su vendite, fondi per garanzie di riparazioni e sostituzione prodotti ecc.) a vantaggio di criteri (fiscali) più rigidi. Si avvicinerebbero in tal caso certamente le due discipline ma di fatto, in conflitto con lo scopo della norma, utilizzando i principi rigidi della fiscalità per la redazione dei bilanci che obbediscono a ben altre logiche rispetto a quelle fiscali. Soprattutto tenendo conto che il bilancio assolve alla funzione sia di informare i creditori e i terzi circa l’ammontare del patrimonio sociale, a garanzia del soddisfacimento dei loro interessi, sia di determinare il reddito annuale anche ai fini della sua distribuzione.
Nella riforma fiscale si rinviene, quindi, una certa genericità dei contenuti direttivi con cui si vorrebbe perseguire il ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. Basti pensare, ad esempio, alle fattispecie, di nebuloso contenuto, per le quali l’applicazione del ravvicinamento delle discipline è riservato alle sole imprese che sottopongono, c’è da ritenere anche facoltativamente, il proprio bilancio a revisione legale dei conti oppure siano in possesso, non si specifica in base a quali criteri, di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati (come?) che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati. Quest’ultima ipotesi evoca scenari del tutto inediti, che prefigurano possibili attestazioni di “correttezza degli imponibili dichiarati” che richiamano alla memoria l’istituto della certificazione tributaria (il “visto pesante”), che aveva però ben altri presupposti (certamente non certificava, ad esempio, la correttezza dei ricavi).
Quello che viene richiesto in ogni caso al legislatore delegato è di ridurre le complessità, ed i relativi oneri, connessi all’iscrizione di voci di bilancio collegate alla differente regolamentazione fiscale che generano imposte anticipate o differite, con relativa imposizione teorica, nonché alla necessità di dare evidenza del loro riassorbimento nei periodi d’imposta successivi (a titolo di esempio per tutti si citano i fondi tassati di svalutazione dei crediti).