L’eventuale riduzione di valore dell’immobile acquisito conseguente alla nuova e diversa valutazione dell’immobile da parte del giudice dell’esecuzione, sul presupposto che rispetti le regole contabili di cui all’OIC 9, non è deducibile. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 336 del 9 agosto 2019, con cui ha specificato come fermi restando il riconoscimento ai fini fiscali del valore di acquisizione dell’immobile non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili cd. patrimonio.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 336 del 9 agosto 2019 riguardante la determinazione valore immobile assegnato in sede di procedura di esecuzione.
Si tratta di un’acquisizione dell’immobile il cui valore fiscale è pari all’ammontare definito dal giudice dell’esecuzione.
Fermi perciò restando il riconoscimento ai fini fiscali del predetto valore di acquisizione dell’immobile e la conseguente rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile in sede di compensazione del credito, determinata come differenza tra valore fiscale del credito e valore fiscale dell’immobile acquisito, l’eventuale riduzione di valore dell’immobile acquisito conseguente alla nuova e diversa valutazione dell’immobile, sul presupposto che rispetti le regole contabili di cui all’OIC 9, non è deducibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 92 e 110 del TUIR.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili cd. patrimonio.
Le medesime considerazioni valgono ai fini IRAP, poiché la determinazione della sopravvenienza attiva (rilevata in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta) non può prescindere dell’iscrizione in bilancio dell’immobile sulla base del valore determinato in sede di vendita da parte del giudice dell’esecuzione.
Si rappresenta infine che, qualora il contribuente, in considerazione degli elementi desumibili dagli accertamenti tecnico-catastali effettuati, dovesse ottenere dal giudice dell’esecuzione una rimodulazione al ribasso del valore di vendita dell’immobile, la differenza tra il valore fiscale del credito e il nuovo valore fiscale dell’immobile farebbe emergere una minore sopravvenienza attiva imponibile, fermo restando il riconoscimento ai fini fiscali di un simmetrico minore valore di acquisizione dell’immobile.
A cura della Redazione
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