Riforma della riscossione: come cambia la compensazione volontaria dei crediti d’imposta
- 5 Luglio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Prima di entrare nel merito delle novità normative, ci si soffermerà brevemente sulla compensazione in generale, confrontando poi l’attuale disciplina della compensazione volontaria con quella che entrerà in vigore.
Cos’è la compensazione tributaria
Dal punto di vista sistematico, è importante rilevare che le modalità di attuazione del tributo o, meglio, dell’estinzione dell’obbligazione tributaria, sono tipizzate, a differenza dell’ambito civilistico, ove vi sono maglie più larghe per la satisfazione dei crediti.
Conseguentemente, per gli enti creditori e i contribuenti, sussiste un divieto di utilizzare modelli attuativi della pretesa tributaria, diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Al tempo, la compensazione subiva una certa diffidenza da parte del Legislatore in quanto prevaleva l’esigenza di garantire la sicurezza e la certezza della soddisfazione del credito erariale, tramite mezzi di finanziamento diretto.
Come funziona la compensazione volontaria
Si tratta di una fattispecie che, prendendo le mosse dalla disciplina civilistica e tributaria di cui sopra, interviene nella fase “patologica” dell’attuazione del tributo. In particolare, il meccanismo della compensazione volontaria mira ad efficientare l’attività amministrativa di recupero dei carichi iscritti a ruolo, annullando, da un lato, reciproche partite di debito tra Erario e contribuente e, da un altro, evitando l’avvio di un’esecuzione forzata potenzialmente infruttuosa.
È, dunque, possibile affermare che la compensazione volontaria non è una vera e propria modalità alternativa di soddisfazione della pretesa tributaria ma, piuttosto, costituisce uno strumento assegnato all’Agenzia dell’Entrate – Riscossione per agevolare l’acquisizione di pretese tributarie con tempistiche più celeri ed efficaci dell’esecuzione forzata.
L’istituto in esame, oggi, prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso, deve verificare se il beneficiario dello stesso è destinatario di iscrizioni a ruolo. Laddove risultino iscrizioni, l’Agenzia delle Entrate invia una segnalazione alla Agente della Riscossione, che ha in carico il ruolo, mettendogli a disposizione il credito da rimborsare. |
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, successivamente, è tenuta a notificare al contribuente una proposta di compensazione tra il credito e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni l’accettazione o meno della proposta.
In caso di accettazione, il credito e importi iscritti a ruolo sono compensati, con eventuale restituzione delle somme residue dovute. In tale ipotesi, dal punto di vista finanziario, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasferisce le somme accantonate nella contabilità speciale, riversandole all’Ente creditore, ad eccezione degli importi che le spettano per le spese vive sostenute per la notifica dell’invito alla compensazione nonché a titolo di rimborso forfettario per la copertura degli oneri di gestione della procedura in esame.
In caso di diniego, l’Agente della riscossione comunica la mancata adesione all’Agenzia delle Entrate, restituendo le somme accantonate, le quali dovrebbero essere erogate al beneficiario. In detta ipotesi, inoltre, la sospensione delle azioni di recupero cessa e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare il recupero coattivo del credito.
Nella prassi, tuttavia, a seguito del diniego non sempre viene erogato il rimborso nei confronti del beneficiario in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvia l’esecuzione forzata sul credito che avrebbe dovuto essere oggetto di rimborso in favore del contribuente.
Come cambia la compensazione volontaria con la riforma della riscossione
In particolare, rispetto a quanto illustrato nel precedente paragrafo, le novità normative possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
– le somme accantonate per la proposta di compensazione saranno accreditate su una contabilità speciale di nuova istituzione e resteranno nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo per l’eventuale avvio della riscossione forzata; tale previsione sembrerebbe risolvere una criticità attuale che vede l’Amministrazione “congelare” i rimborsi in una contabilità speciale ai fini della riscossione coattiva, in assenza di un preciso riferimento normativo di rango primario ma solo sulla base del Provvedimento n. 113218/2008;
– la soppressione dell’obbligo di corrispondere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese sostenute per la notifica dell’invito alla compensazione nonché il rimborso forfettario degli oneri di gestione della procedura in esame.
Sotto il profilo temporale, la disposizione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame. |
Osservazioni conclusive
A livello sistematico, la revisione dell’istituto della compensazione volontaria risulterebbe coerente con l’impianto generale della riforma poiché, come auspicato, potrebbe efficientare le procedure di esazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
In quest’ottica, appare emblematica la previsione di limitare la compensazione volontaria ai rimborsi di importo superiore ad € 500, la quale appare in linea con la ratio del nuovo meccanismo di discarico.
Queste novità normativa sembrano perseguire il fine di mettere l’Agenzia delle Entrate – Riscossione nella condizione di concentrarsi sul recupero dei carichi di maggior rilievo, sotto il profilo della rilevanza del credito e della sua effettiva esigibilità.
Nello stesso senso, si pone la scelta di legare la compensazione volontaria alle ipotesi di effettivo inadempimento all’obbligo di pagamento, piuttosto che alla presenza di mere iscrizioni a ruolo.
Al netto di qualche problema di coordinamento normativo, vale la pena segnalare che la riforma potrebbe perdere l’occasione di inserire alcune ulteriori semplificazioni per l’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ad esempio, stride la mancata previsione della possibilità di compensare i crediti derivanti da sentenze definitive delle Corti di Giustizia Tributaria.