Riforma della riscossione: come cambia la rateazione delle somme iscritte a ruolo
- 12 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Entrata in vigore
Pertanto, le modifiche in tema di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o agli atti esecutivi avranno effetto solo a partire dal 1° gennaio 2025.
Debiti fino a 120.000 euro
Il nuovo comma 1 dell’art. 19 consentirà ai contribuenti di ottenere la ripartizione fino a un massimo di 84 rate, pari a 7 anni (in luogo delle 72 oggi previste, pari a 6 anni) del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
La ripartizione in 84 rate varrà per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.
Per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 le rate potranno essere 96 (8 anni) mentre per quelle presentate dal 1° gennaio 2029 le rate potranno essere 108 (9 anni).
Situazione di obiettiva difficoltà documentata
Per ottenere la dilazione di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro, il contribuente oggi deve “documentare” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione del piano rateale il contribuente persona fisica e il titolare di ditta individuale in regimi fiscali semplificato deve allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare mentre le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria), il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese. La ripartizione è comunque concessa fino a un massimo di 72 rate (6 anni).
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 19, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi (6 anni), a condizione che non sia intervenuta decadenza, “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà.
Inoltre, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili (art. 19, comma 1-quinquies). Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
A tali fini, se il modello ISEE non consente di comprovare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, potranno essere valutate, alternativamente, le seguenti circostanze che lo hanno determinato, opportunamente documentate:
– cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
– contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ ISEE;
– pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
– decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
– nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
– eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato;
– cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese);
– altri motivi da specificare.
A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), per le somme di importo superiore a 120.000 euro;
b) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le somme di importo fino a 120.000 euro.
Relativamente alle somme di importo fino a 120.000 euro, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 le rate potranno arrivare da 97 fino a un massimo di 120 rate mensili e da 109 fino a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
L’ipotesi della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che oggi consente di ottenere la dilazione fino a 120 rate mensili (art. 19, comma 1-quinquies) viene abrogata, considerato che, per i debiti superiori a 120.000 euro le rate sono comunque fino a un massimo di 120 mentre per i debiti inferiori è prevista la possibilità di ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate.
Valutazione della situazione di obiettiva difficoltà
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.
Dilazione di pagamento – In sintesi
Importo debito |
Fino al 31 dicembre 2024 |
Dal 1° gennaio 2025 |
||
Requisiti |
n. max rate |
Requisiti |
n. max rate |
|
Fino a 120.000 euro |
Dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà |
72 |
Dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà |
84 (*) |
Fino a 120.000 euro |
– |
Documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà |
85/120 (**) |
|
Fino a 120.000 euro |
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica |
120 |
– |
|
Oltre 120.000 euro |
Documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà |
72 |
Documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà |
120 |
(*) Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, 108 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. (**) Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 97/120 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, 109/120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. |