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Mettiamo a raffronto le vecchie norme e quelle nuove in tema di ravvedimento, nella versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 febbraio, precisando che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo le norme sul ravvedimento entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, potranno essere applicate anche alle violazioni commesse anteriormente.
La nuova mappa del ravvedimento
Le nuove disposizioni confermano la possibilità di applicare il ravvedimento senza limiti temporali, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità (ovvero, per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, gli avvisi di pagamento e gli atti di accertamento).
Prospetto di sintesi
Atto |
Quando |
Riduzione sanzioni |
Regolarizzazione spontanea |
entro 30 giorni (omessi versamenti) |
1/10 |
Regolarizzazione spontanea |
entro 90 giorni (dichiarazione) |
1/10 |
Regolarizzazione spontanea |
entro 90 giorni |
1/9 |
Regolarizzazione spontanea |
entro 1 anno |
1/8 |
Regolarizzazione spontanea |
oltre 1 anno |
1/7 |
Schema di accertamento non preceduto da PVC |
prima dell’adozione dell’atto di accertamento |
1/6 |
Processo verbale di constatazione |
prima della comunicazione dello schema di atto |
1/5 |
Schema di accertamento preceduto da PVC |
prima dell’adozione dell’atto di accertamento |
1/4 |
Le modifiche al ravvedimento
Mancato pagamento (art. 13, comma 1, lettera a)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione |
1/10 del minimo |
Invariato |
Regolarizzazione entro 90 giorni (art. 13, comma 1, lettera a-bis)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
1/9 del minimo |
Invariato |
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, commessi in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso |
1/9 del minimo |
Invariato |
Regolarizzazione entro 1 anno (art. 13, comma 1, lettera b)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
1/8 del minimo |
Invariato |
Regolarizzazione oltre l’anno (art. 13, comma 1, lettere b-bis e b-ter)
La vigente formulazione dell’art. 13, lettere b-bis) e b-ter), prevede una differente riduzione delle sanzioni a seconda che la regolarizzazione avvenga:
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (b-bis): riduzione a 1/7;
– oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (b-ter): riduzione a 1/6.
La nuova lettera b-bis) dell’art. 13 unifica le due ipotesi oggi recate dalle lettere b-bis) e b-ter), prevedendo la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dalla lettera b) (la formulazione della norma come risultante dal testo diffuso dopo l’approvazione in esame preliminare del Consiglio dei Ministri contiene, probabilmente, un refuso).
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
||
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore |
1/7 del minimo |
Invariato |
||
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. |
1/6 del minimo |
1/7 del minimo |
Regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da PVC (nuova lettera b-ter dell’art. 13)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, dopo la comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis della legge n. 212/2000), (i) non preceduto da un verbale di constatazione, (ii) senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. |
Non previsto |
1/6 del minimo |
Regolarizzazione dopo un PVC (art. 13, comma 1, lettera b-quater)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, dopo la constatazione della violazione. |
1/5 del minimo |
1/5 del minimo (*) |
(*) (i) se non è stata inviata comunicazione di adesione al verbale (art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, (ii) prima della comunicazione dello schema di atto (ex art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000). Nota bene Se il contribuente, anziché avvalersi del ravvedimento, presta adesione al PVC, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo (art. 5-quater, comma 6, D.Lgs. n. 218/1997). |
Regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema di atto preceduto da PVC (nuova lettera b-quinquies dell’art. 13)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, dopo la comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, legge n. 212/2000), (i) relativo alla violazione constatata (ii) senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ex art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997) |
Non previsto |
1/4 del minimo |
Regolarizzazione della dichiarazione entro 90 giorni (art. 13, comma 1, lettera c)
Fattispecie |
Oggi |
Come sarà |
Regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. |
1/10 del minimo |
Invariata |
Ravvedimento e continuazione
La disposizione proposta dal legislatore delegato prevede che:
– se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all’art. 12, ai fini dell’individuazione della percentuale di riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento “occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione”;
– la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’art. 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione;
– se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione si applica la percentuale di riduzione di cui alla lettera b-quater) del comma 1 (cioè 1/5 del minimo).
Esempio Indebita detrazione di IVA negli anni 2022 (dichiarazione IVA 2023) e 2023 (dichiarazione IVA 2024). Il ravvedimento avviene dopo la presentazione della dichiarazione relativa al 2023 (30 aprile 2024). – IVA indebita detratta: 2022 = 12.000 euro 2023 = 15.000 euro Ravvedimento continuazione (art. 13 + art 12) – Violazione più grave: 13.500 euro – Aumento della metà (art. 12, comma 5): 20.250 euro (13.500 + 6.750) – Aumento di un quarto (art. 12, comma 1): 25.312,50 euro (20.250 + 5.062,50) – Ravvedimento: 3.616 euro (lettera b-bis) = 1/7 del minimo) Ravvedimento cumulo materiale (art. 13) – Totale sanzioni minime: 48.600 euro – Ravvedimento: 6.943 euro (lettera b-bis) = 1/7 del minimo) Si consideri, comunque, che ove il ravvedimento intervenisse prima della presentazione della dichiarazione relativa al 2023 (IVA 2024), per le violazioni relative al 2023 la riduzione, in caso di non applicazione dell’art. 12, sarebbe pari a 1/8 del minimo mentre in caso di applicazione dell’art. 12 occorre sempre fare riferimento “al momento di commissione della prima violazione”. |