Si tratta di un obiettivo ambizioso che necessita di una serie di interventi su tutti gli aspetti che regolano la tassazione delle persone fisiche.
Però, si è trattato solo di un antipasto perché quanto è scritto nella delega, se attuato, porterà ad una vera e propria rivoluzione.
Infatti, oltre a una serie di principi e linee guida che costituiscono lo scheletro della riforma, si interverrà anche sulle singole tipologie di reddito con interventi mirati.
Proviamo, dunque, a sintetizzare le principali novità che prenderanno forma con i decreti attuativi di prossima emanazione.
Principi generali
Nella legge delega ci sono diversi principi e criteri direttivi che, pur mantenendo la progressività della tassazione, dovrebbero portare a una riduzione dell’IRPEF.
A dire il vero, la delega si spinge a prefigurare un futuro con aliquota unica, che, a onor del vero, sembra essere un obiettivo tanto ambizioso quanto difficile da raggiungere.
Al netto di queste considerazioni, va comunque detto che i principi generali sui quali si basa la delega sono abbastanza chiari e definiti.
In particolare, i decreti delegati dovranno prevedere:
– il riordino delle deduzioni, degli scaglioni e delle aliquote, delle detrazioni e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli e di quelli in cui sia presente una persona con disabilità;
– la tutela del bene casa, in proprietà o in locazione e di quello della salute delle persone, dell’istruzione, della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;
– la progressiva applicazione della stessa area di esenzione fiscale (c.d. no tax area) e stesso carico fiscale indipendentemente dalla natura del reddito prodotto dando priorità all’equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
– la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro dipendente le spese sostenute per la produzione dello stesso;
– la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categorie, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
– l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e riferibili alla percezione della tredicesima mensilità (viene comunque confermata la flat tax incrementale in vigore solo per l’anno 2023);
– l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche;
– l’eventuale introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici.
Interventi su singole categorie reddituali
Redditi fondiari
La delega non si limita a fornire i principi generali della riforma, ma individua anche alcuni interventi sulle singole categorie reddituali.
Per quanto riguarda i redditi agrari, i decreti delegati dovrebbero attuare i seguenti principi e criteri direttivi:
1. l’introduzione, per le attività agricole di coltivazione, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è produttiva di reddito d’impresa;
2. la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti determinati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata;
3. l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentono, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;
4. la revisione, ai fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.
Per i redditi dei fabbricati, invece, una grossa novità potrebbe arrivare in materia di cedolare secca sugli affitti.
Infatti, si punta ad estendere tale regime di tassazione agevolato agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore sia un esercente attività di impresa ovvero di un’arte o una professione.
Redditi di natura finanziaria
Per i redditi di natura finanziaria la legge prevede:
1. l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale, mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria;
2. la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, principio, peraltro già ampiamente applicato, ma con la possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti;
3. l’introduzione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui redditi di natura finanziaria, attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo (si ricorda che, interessi e dividendi vengono tassati con ritenuta a titolo definitivo del 26% mentre per i redditi diversi di natura finanziaria sono previsti tre regimi di tassazione: dichiarativo, amministrato e gestito);
4. la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
7. l’introduzione di un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
8. la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione;
9. l’applicazione di un’imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria privati.
Redditi di lavoro dipendente
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, è in programma la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura.
Tutto ciò, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’attuazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.
Questo è quanto si legge nella delega: anche se a prima vista può sembrare poco, presuppone una profonda revisione dell’attuale complesso regime dei fringe benefit nell’ottica di una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità e della previdenza.
Redditi di lavoro autonomo
Altrettanto ambiziosa è l’idea di riforma del reddito di lavoro autonomo: in sintesi, si vuole semplificare il versamento delle imposte prevedendo il versamento mensile e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto fermo restando l’attuale sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti.
Tale novità non dovrebbe riguardare solo i lavoratori autonomi, ma anche gli imprenditori individuali e i contribuenti a cui si applicano gli ISA.
Altri interventi per i lavoratori autonomi prevedono la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito stabilendo:
– il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione;
– l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente;
– la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie. la disposizione appare finalizzata a evitare che il professionista, nelle more della ricezione del compenso, non disponga della necessaria liquidità per provvedere alle spese relative ai collaboratori;
– la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
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Redditi d’impresa
Per i redditi d’impresa, oltre alla possibilità di versare le imposte su base mensile, come detto per i lavoratori autonomi, dovrebbe essere introdotto un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione.
Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante l’assimilazione al regime IRES, con l’assoggettamento a un’imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell’IRES.
Nel progetto di riforma non sarà modificato l’attuale regime che prevede la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla detta imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest’ultima dall’imposta personale.
Redditi diversi
Le linee guida di riforma per i redditi diversi prevedono:
1. la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che qualora la proprietà degli stessi sia acquistata per effetto di donazione si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;
2. l’introduzione, a regime, di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; verrà, quindi, superata l’attuale “precarietà” di tale agevolazione che viene prorogata di anno in anno;
3. l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione. Per questi contribuenti, inoltre, dovrebbe essere previsto l’esonero da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.