Riforma dell’IRPEF: le regole in vigore per il 2024

Ai sensi del comma 6-bis dell’art. 13 TUIR, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
Al riguardo l’Agenzia ha ricordato che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e della quota di agevolazione ACE.

Trattamento integrativo ai dipendenti

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

È stato, infatti, previsto che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 3/2020, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari.
Ciò in quanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E/2024, uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.
In coerenza con quanto riportato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.L. n. 3/2020, l’Agenzia ritiene che tale riduzione debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13, comma 1, lettera a), TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023.

Si rileva, infine, che nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte