Riforma dell’IVA targata UE: una revisione necessaria?
- 23 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chissà che opinione avrebbe espresso proprio il Prof. Centore, che ha seguito, passo dopo passo, l’evoluzione dell’IVA, in tutte le sue sfaccettature, in chiave domestica ma anche unionale, contribuendo a far meglio comprendere e apprezzare il mondo IVA, facendo appassionare vari ed innumerevoli professionisti ed anche giovani studenti…
IVA: una revisione necessaria?
I capisaldi della futura riforma dell’IVA riguardano:
– la ridefinizione dei presupposti dell’IVA;
– la revisione delle operazioni esenti;
– la razionalizzazione delle aliquote IVA;
– la disciplina delle detrazioni;
– la riduzione delle aliquote IVA per l’importazione di opere d’arte;
– il restyling della disciplina del Gruppo IVA;
– la disciplina IVA enti del Terzo settore.
Presupposti dell’IVA
Anzitutto al primo punto della riforma troviamo la “ridefinizione” dei presupposti dell’imposta, i quali dovranno essere resi più aderenti alla disciplina unionale, ossia alla direttiva IVA n. 2006/112/CE. Qui il riferimento è ai requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale, oltre che al cd. momento impositivo (che il Prof. Centore inquadrava quale 4° requisito, ossia temporale).
La rivisitazione dovrà si tener conto delle disposizioni della direttiva IVA ma anche dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE.
Tra i vari “disallineamenti” si possono ravvisare, ad esempio:
– la definizione del presupposto oggettivo, rappresentato dalla cessione dei beni, dovrà essere focalizzata più sul concetto economico sostanziale (di matrice unionale) rispetto a quello giuridico (proprio del nostro ordinamento).
Razionalizzazione delle aliquote IVA
Saranno poi “razionalizzati” sia il numero sia le misure delle aliquote IVA, in base ai criteri posti dalla normativa UE, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale.
– due aliquote ridotte non inferiori al 5%;
– un’aliquota ridotta inferiore a tale misura;
– un’aliquota “zero” (eventuale), ossia un’esenzione che però consenta la detrazione.
Aliquote IVA per l’importazione delle opere d’arte: necessaria una riduzione
Operazioni esenti: quali interventi?
Altro cambiamento riguarderà le operazioni esenti, andando anche a individuare le operazioni per le quali i contribuenti possano optare per l’imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa UE. Qui il ragionamento andrà focalizzato principalmente sul settore immobiliare che risulta particolarmente caratterizzato da una normativa assai complessa che va a distinguere il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori.
Il regime fiscale prevede, quale regola generale per le cessioni immobiliari e le locazioni di fabbricati, l’esenzione IVA con la previsione di varie deroghe. Ad esempio, l’imponibilità è prevista, in via obbligatoria, per le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione e ristrutturazione dalle imprese che hanno realizzato i lavori e, in via opzionale, per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate oltre il quinquennio dalle medesime imprese, nonché per quelle di fabbricati strumentali da chiunque effettuate.
L’opzione per l’imponibilità è riconosciuta inoltre nel campo delle locazioni, alle imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili abitativi oppure alle imprese che destinano i fabbricati ad alloggi sociali, nonché in qualsiasi caso alle imprese che locano fabbricati strumentali.
Detrazione IVA: tutto da rifare?
I punti fissati dalla bozza di riforma sono focalizzati su:
– limitazione dell’applicazione del pro-rata di detraibilità;
– armonizzazione della detraibilità nel settore immobiliare;
– detrazione dei beni e servizi acquistati o importati (esigibilità nell’anno antecedente alla ricezione).
Limitazione dell’applicazione del pro-rata di detraibilità
Al soggetto passivo potrà essere limitata l’applicazione del pro-rata di detraibilità, risultando così circoscritta ai soli beni e servizi ad uso promiscuo, utilizzati quindi sia per operazioni che diano diritto a detrazione e sia per operazioni esenti, e così di operare negli altri casi la detrazione in base a un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse.
Quindi, per effetto del principio di delega di riforma fiscale, al fine di consentire l’esercizio della detrazione IVA con modalità più aderenti alle operazioni attive, verrà meno l’obbligatorietà del pro-rata generale, che potrà comunque continuare ad essere applicato qualora il contribuente lo ritenga utile, per esempio, per esigenze di semplificazione nel calcolo dell’imposta dovuta.
Armonizzazione della detraibilità nel settore immobiliare
Tale indetraibilità oggettiva dovrà essere rivista al fine di rendere, anche in questo settore, l’esercizio della detrazione coerente con la natura dell’operazione per la quale è utilizzato il bene o servizio acquistato.
Detrazione dei beni e servizi acquistati o importati (esigibilità nell’anno antecedente alla ricezione)
Per i beni e servizi acquistati o importati, per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura sia ricevuta.
Si potrà così superare l’attuale previsione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. n. 100/1998, in base al quale la detrazione non possa essere esercitata nel periodo in cui l’imposta sia divenuta esigibile ma in quello in cui la fattura sia ricevuta.
Con l’esercizio della delega sarà così prevista la possibilità per i contribuenti di detrarre l’IVA indicata sulle fatture d’acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente o nel periodo in cui la relativa imposta sia divenuta esigibile o in quello in cui la fattura sia ricevuta.
Gruppo IVA: occorre intervenire
La riforma potrà toccare alcuni vincoli (i quali saranno rivisti) che l’ordinamento nazionale ha previsto per la costituzione, facoltativa, del Gruppo IVA, tra cui il criterio cd. “all in, all out”, in base al quale l’opzione per la costituzione vincola tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi. Quindi, il cambiamento potrà essere nell’ottica del superamento di tale principio, con una forte semplificazione delle procedure di accesso e modifica del perimetro soggettivo del Gruppo IVA e consentendo così anche solo ad alcuni soggetti per i quali ricorrano i suddetti vincoli di costituire un Gruppo IVA.
Razionalizzazione dell’IVA nel Terzo settore
L’intento è quello di razionalizzare anche la disciplina degli enti del terzo settore, semplificando così gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.
Qui l’intervento “mirato” è reso necessario, anzitutto in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che hanno previsto l’applicazione agli enti di natura non commerciale talune ipotesi di esclusione ed esenzione IVA finora previste nei confronti delle ONLUS.