Riforma doganale: obbligo garanzia esteso a tutti i diritti di confine
- 3 Luglio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Obbligazione doganale: previsione della garanzia
Quanto alle garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa, queste sono calcolate, per quanto riguarda l’accisa medesima, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali trasportati o stoccati nei depositi fiscali.
Tuttavia, nell’ipotesi di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci nei propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale, le garanzie sono limitate al 10% dell’ammontare dell’accisa.
In tali casi, i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.
Nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali. |
Si prenda qui una decisione, non recente, di cassazione, inerente al rapporto tra fideiussione e deposito cauzionale.
… è possibile ottenere la riduzione?
Le condizioni e i criteri per la concessione dei suddetti benefici sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.
Ma la concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario che, in tal caso, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, è tenuto a prestare la prescritta cauzione.
… quali sono le forme previste?
Tra le altre novità, troviamo la previsione normativa disciplinante le forme in cui può essere costituita una garanzia.
In particolare, (art. 52) la garanzia può essere costituita nella forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro, oppure nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall’Agenzia.
Nel caso di prestazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, le medesime sono subordinate all’accettazione da parte dell’Ufficio competente che può rifiutarle con provvedimento motivato.
In ogni caso, l’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’importo dei diritti di confine all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.