Riforma doganale: obbligo garanzia esteso a tutti i diritti di confine

Il nuovo articolo 50, in recepimento dell’art. 87 TULD, prevede anzitutto che nel caso in cui sia dovuta, in base alla normativa doganale unionale, la prestazione di una garanzia, tale obbligo è esteso a tutti i diritti di confine, inclusi i relativi interessi e oneri.

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Quanto alle garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa, queste sono calcolate, per quanto riguarda l’accisa medesima, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali trasportati o stoccati nei depositi fiscali.

Tuttavia, nell’ipotesi di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci nei propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale, le garanzie sono limitate al 10% dell’ammontare dell’accisa.

In tali casi, i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

Analizzando la precedente disposizione, ossia l’art. 87 TULD (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali), esso prevedeva che in tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell’art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo stato ovvero fidejussione rilasciata da un’azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussioria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l’amministrazione.

Nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.

Si prenda qui una decisione, non recente, di cassazione, inerente al rapporto tra fideiussione e deposito cauzionale.

Tale pronuncia ha ritenuto la fideiussione è prevista dall’art. 87 TULD, in alternativa al deposito cauzionale, “a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana”: non di diritti doganali soltanto, dunque, ma di tutte le somme di cui gli uffici doganali sono abilitati a richiedere il pagamento, ivi compresi i crediti nascenti dalla normativa comunitaria in materia di importazione ed esportazione, rispetto ai quali l’art. 130, n. 3, del d.P.R. n. 43 del 1988 ha confermato la possibilità di riscossione, nel rispetto della mutua assistenza fra i Paesi membri della CEE, ai sensi degli artt. da 346-bis a 346-quinquies del d.P.R. n. 43 del 1973, introdotti dal d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35. Ciò comporta, pertanto, la soggezione del contratto di fideiussione intervenuto tra l’ufficio doganale e l’istituto fideiussore a norme processuali specificamente dettate in funzione della natura del soggetto creditore.

… è possibile ottenere la riduzione?

Va però rammentato che, su richiesta dell’operatore economico, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali (nuovo art. 51, che recepisce l’art. 90 TULD).

Le condizioni e i criteri per la concessione dei suddetti benefici sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia.

Ma la concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario che, in tal caso, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, è tenuto a prestare la prescritta cauzione.

… quali sono le forme previste?

Tra le altre novità, troviamo la previsione normativa disciplinante le forme in cui può essere costituita una garanzia.

In particolare, (art. 52) la garanzia può essere costituita nella forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro, oppure nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall’Agenzia.

Nel caso di prestazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, le medesime sono subordinate all’accettazione da parte dell’Ufficio competente che può rifiutarle con provvedimento motivato.

In ogni caso, l’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’importo dei diritti di confine all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

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