Riforma fiscale, come cambia il contenzioso tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale L. n. 111 del 2023. In particolare, i provvedimenti riguardano:

-Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

-Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Contenzioso tributario

Il nuovo decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario.

Infatiti, la legge delega di riforma fiscale (9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”) prevede all’articolo 19 una serie di principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario.

Più in particolare, le nuove disposizioni apportano una serie di modifiche al precedente decreto legislativo n. 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la relazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, attua:

-il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;

-l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

-il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

-la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;

-l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

-le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

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