Riforma fiscale: come cambiano le sanzioni per gli omessi versamenti – Infografica

Il decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024) ha modificato anche la disciplina sanzionatoria per gli omessi o ritardati versamenti di imposta. In particolare, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione base passa dal 30% al 25%. Cambiano anche le regole per le compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti. Resta però confermata la vecchia disciplina che prevede la riduzione al 50% se i versamenti vengono effettuati entro 90 giorni, oltre a quella di maggior favore per i ritardi non superiori a 14 giorni.

Sotto quest’ultimo aspetto, seguendo uno dei principi della riforma, si registra una generale revisione delle sanzioni al ribasso. E, infatti, tra le altre cose, è stata ridotta dal 30% al 25% la sanzione base applicabile nel caso di omessi o ritardati versamenti di imposta (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

In particolare, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024:

– si applica la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile

– per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (dunque, 12,5%);

– salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,83% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 resta in vigore la vecchia disciplina che prevede:

– la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;

– per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la riduzione della sanzione alla metà (dunque, 15%);

– per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l’ulteriore riduzione della sanzione del 15% a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).

Sono cambiate anche le sanzioni per l’utilizzo di crediti d’imposta in misura eccedente a quella reale.

Nel caso di utilizzo di un credito non spettante (come definito dall’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies, del D.Lgs. n. 74/2000), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione. La suddetta sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Nel caso di utilizzo di crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento (crediti inesistenti come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera g-quater, n. 1, del D.Lgs. n. 74/2000), si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.
Nel caso di utilizzo di crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici (crediti inesistenti come definiti dall’art. 1, lettera g-quater, n. 2), D.Lgs. n. 74/2000), la sanzione è aumentata dalla metà al doppio.

In base alle vecchie regole, invece:

– nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, si applica, salva l’applicazione delle norme speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;

– nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In questo caso, non si applica la definizione agevolata (art. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997). Un credito si intende inesistente, se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali sulle dichiarazioni.

Nella grafica che segue, alla luce delle modifiche, si riassume la disciplina sanzionatoria, distinguendo tra quella applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e quella per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

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