Riforma fiscale: i punti chiave della legge delega

Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 4)

Le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono qualificate come princìpi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrici della legislazione tributaria.

Nella riscrittura dello Statuto, il Governo dovrà seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

– il rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi;

– la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, della certezza del diritto;

– la razionalizzazione dell’istituto dell’interpello tributario;

– disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti;

– prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

– prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

– prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

– potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone il raggio di azione e le sue conseguenze;

– prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome

Reddito delle persone fisiche

Il Governo è delegato a intervenire sulle principali componenti dell’IRPEF (aliquote, scaglioni, base imponibile, detrazioni, deduzioni e regimi sostitutivi) con l’obiettivo di ridurre gradualmente il prelievo e di giungere, in prospettiva, a un sistema progressivo ad aliquota unica (flat tax).

Le modifiche dovranno essere realizzate anche attraverso il riordino delle spese fiscali, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia della famiglia, della tutela della casa, della salute, dell’istruzione e della previdenza complementare e agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio.

Prevista anche una tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, da lavoratore dipendente, da lavoro autonomo, di impresa e diversi

La delega fiscale interviene su tutte le categorie di reddito IRPEF con la finalità di razionalizzare e semplificare il sistema. In particolare:

1) per i redditi agrari, vengono dettati specifici principi al fine di favorire e agevolare l’aggiornamento delle classi e la qualità di coltura, prevedendo, tra l’altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole;

2) per i redditi dei fabbricati, si prevede la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa, o di arti e professioni;

3) per i redditi di natura finanziaria, si propone l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi). Viene confermato che la tassazione dei redditi finanziari rimarrebbe al di fuori dell’applicazione dell’IRPEF e garantito l’aliquota di tassazione attualmente prevista per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati (12,5%);

4) per i redditi della previdenza complementare, i decreti delegati dovranno prevedere un sistema di tassazione dei rendimenti delle attività secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;

5) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, si dispone la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai fringe benefit;

6) per i redditi di lavoro autonomo, è prevista:

– per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto. Resta invariato l’attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti;

– l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente;

– la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;

– la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;

7) per i redditi d’impresa, si prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria;

8) per i redditi diversi, i decreti delegati dovranno prevedere la stabilizzazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene delle plusvalenze

Redditi delle società

Per quanto riguarda la struttura delle aliquote sui redditi delle società e degli enti, la delega fiscale stabilisce un sistema duale che prevede accanto all’aliquota ordinaria – attualmente fissata al 24% – l’applicazione di un’aliquota ridotta per la quota di reddito destinata, nei 2 anni successivi:

– alla realizzazione di specifici investimenti;

– a nuove assunzioni.

Si prevede anche:

– la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie;

– il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;

– l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa

IVA

In materia di IVA, la delega fiscale prevede:

– una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea;

– la revisione della disciplina delle operazioni esenti

– la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA;

– la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo IVA, terzo settore, importazione di opere d’arte)

IRAP

La legge definisce principi e i criteri direttivi per la sostituzione dell’IRAP con una sovraimposta all’IRES

Ulteriori disposizioni relative alle imposte precedenti

Nella delega fiscale si prevede anche:

– la revisione delle disposizioni fiscali della crisi d’impresa;

– la revisione la disciplina delle società non operative;

– la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;

– il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici;

– la revisione della fiscalità di vantaggio;

– la semplificazione e la razionalizzazione regimi agevolativi previsti in favore degli enti del terzo settore;

– la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario

Ulteriori disposizioni

Vengono fissati anche princìpi e criteri direttivi specifici per:

1) la semplificazione e la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

– all’imposta di registro;

– all’imposta sulle successioni e donazioni;

– all’imposta di bollo.

Si prevede anche il riordino delle tasse automobilistiche, valutando l’eventuale progressivo superamento del superbollo;

2) la revisione della disciplina doganale;

3) la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Tributi regionali e locali e disciplina dei giochi

La delega fiscale prevede:

1) con riferimento ai tributi regionali:

– la piena attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso – la revisione delle norme del D.Lgs. n. 68/2011, che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

– la razionalizzazione dei tributi regionali;

2) con riferimento al nuovo sistema fiscale per Comuni, Provincie e Città metropolitane:

– il consolidamento dell’autonomia finanziaria;

– la razionalizzazione dei tributi locali;

– l’introduzione di sistemi che privilegino l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con la previsione di misure premiali sulle sanzioni;

– la revisione del sistema sanzionatorio;

3) in materia di giochi pubblici, il riordino delle disposizioni vigenti con specifico riguardo, tra l’altro, alla tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile

Adempimenti tributari

La legge delega fiscale individua una serie di misure per migliorare il rapporto Fisco-contribuente, quali:

– razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, riducendo i relativi adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità (ISA);

armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

– il rafforzamento dei regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale;

– l’ampliamento delle forme di pagamento dei tributi anche attraverso i rapporti interbancari diretti (RID) e altre forme di pagamento elettronico;

semplificazione della modulistica e incentivazione dell’utilizzo delle dichiarazioni precompilate;

– revisione generale delle sanzioni amministrative e penali tributarie

Procedimenti accertativi

Vengono definite misure di semplificazione del procedimento accertativo e un’applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio.

L’attività di accertamento sarà incentrata sulla tax compliance volontaria attraverso:

– l’istituzione del concordato biennale per i soggetti di minore dimensione;

– il rafforzamento della cooperative compliance per i soggetti più grandi, attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime

Riscossione

Si prevede la semplificazione del sistema di riscossione, con particolare riguardo a:

– progressivo superamento del ruolo e della cartella di pagamento;

– semplificazione delle modalità di accesso alla rateizzazione massima in 120 rate;

– razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari;

– semplificazione e accelerazione delle procedure relative i rimborsi fiscali;

– razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei rimborsi dell’IVA

Contenzioso tributario

In materia di contenzioso tributario, la legge delega prevede:

– l’abrogazione dell’istituto del reclamo/mediazione;

– interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti

Sanzioni

La delega fiscale prevede una profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia penale e amministrativo, in materia di imposte sui redditi, dell’IVA, di altri tributi indiretti, nonché dei tributi locali.

In particolare:

1) con riferimento agli aspetti comuni, la disposizione delega al Governo di:

– razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione;

– prevedere un regime premiale, sul piano delle sanzioni, per le imprese che, pur non potendo accedere al regime di cooperative compliance, adottino un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

2) per quanto concerne i profili penali, si prevede la revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;

3) per le sanzioni amministrative si prevede, tra l’altro, di:

– migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

– assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento;

– rivedere la disciplina della recidiva, del concorso formale e materiale e della continuazione.

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