Riforma fiscale: nuova IRES a due aliquote per la tassazione delle società
- 18 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Oltre alla revisione della tassazione delle persone fisiche, nel processo di riforma fiscale varato dal Governo una delle imposte che sarà oggetto di una profonda revisione è l’IRES e, più in generale, la tassazione delle società ed enti equiparati.
Leggi anche
Si tratta di un progetto riformatore molto ambizioso che intende ridisegnare l’ambito applicativo dell’imposta, differenziando due diversi binari:
– uno “ordinario”, con l’aliquota “piena”;
– un altro agevolato, con una aliquota di tassazione ridotta riservato ai soggetti che, investendo nell’azienda (sia in termini di beni strumentali che forza lavoro), puntano alla crescita e allo sviluppo.
Ma nella legge delega non c’è solo questo: infatti, si interverrà su alcuni aspetti che maggiormente sono apparsi suscettibili di miglioramento e semplificazione (quale, ad esempio, la revisione delle variazioni in aumento e diminuzione che conducono, dal reddito civilistico, a quello fiscale e il riallineamento tra valori civilistici e fiscali).
Inoltre, modifiche verranno introdotte anche sulla disciplina di deducibilità degli interessi passivi, su alcuni aspetti di fiscalità internazionale e sulla disciplina delle società di comodo (o non operative).
Proviamo ad approfondire meglio quali potrebbero essere le novità in arrivo.
Tassazione IRES agevolata
Uno dei principi su cui si basa la riforma dell’IRES è racchiuso nella frase: “chi più assume e investe, meno paga”.
Accanto all’aliquota “piena” sarà introdotto una tassazione ad aliquota IRES ridotta qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:
a) una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
b) gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.
Analizzando meglio la proposta, è possibile intuire che la condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela.
C’è da dire che in questo caso, a differenza di quanto avviene normalmente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precederà l’effettuazione degli investimenti.
Questi ultimi dovranno essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.
Invece, la condizione legata all’accantonamento degli utili vuol favorire la patrimonializzazione delle imprese, riducendo lo squilibrio esistente a danno del capitale di rischio rispetto a quello di debito.
In caso di mancato rispetto di una o entrambe le predette condizioni nell’arco del biennio, il reddito in esame sarà ulteriormente assoggettato a un’aliquota pari alla differenza tra quella ordinaria e quella ridotta già applicata.
Semplificazione dei regimi di riallineamento tra valori fiscali e contabili
Un altro caposaldo della riforma riguarda la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine di uniformarne il trattamento fiscale, anche in caso di mutamento dell’assetto contabile.
A tale proposito, si ricorda che, attualmente, è prevista la possibilità, in sede di emersione dei disallineamenti dei valori fiscali rispetto ai valori contabili derivanti da operazioni straordinarie ovvero dalla variazione dell’assetto contabile (passaggio dai principi contabili IAS ai principi contabili OIC e viceversa), di applicare diversi regimi di riallineamento con effetti differenti.
Si tratta di regimi che hanno l’obiettivo di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico e fiscale.
In pratica, la delega intende uniformare i trattamenti fiscali di tali regimi di riallineamento, rinviando ai decreti legislativi delegati l’individuazione di un nuovo regime che dovrà operare “a fattor comune”.
Semplificazione della determinazione del reddito d’impresa
Viene prevista anche la delega per la semplificazione e la razionalizzazione del reddito d’impresa, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, attraverso:
– un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;
– la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione, apportate all’utile o alla perdita di esercizio, per pervenire alla determinazione del reddito imponibile.
Ciò al fine di adeguare la disciplina attuale ai mutamenti intervenuti nel sistema economico e di allinearla tendenzialmente a quella vigente nei principali Paesi europei.
Si vuole, pertanto, implementare il principio di derivazione rafforzata e limitare la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica, fermi restando i principi di inerenza e di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, evitando la gestione di un oneroso doppio binario civilistico-fiscale.
Ad esempio, saranno oggetto di revisione le differenze temporanee che scaturiscono dalla deroga alla competenza economica del bilancio:
– derivanti da fenomeni valutativi come per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale o per gli ammortamenti;
– per le differenze su cambi per i debiti o i crediti in valuta e gli interessi di mora.
Deducibilità degli interessi passivi
La delega prevede la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l’introduzione di apposite franchigie.
L’intento è quello di contrastare l’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali, che si realizza principalmente attraverso la sovracapitalizzazione delle società del gruppo residenti in Paesi a fiscalità più mite e la sottocapitalizzazione di quelle residenti in Paesi ad alta fiscalità.
In particolare, è previsto un regime di limitazione di deducibilità degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi correlato al Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.
I singoli Stati membri possono comunque inserire una soglia di interessi passivi sempre deducibili a cui non si applica la limitazione alla deducibilità.
L’intervento della delega, quindi, ha lo scopo di rivedere la suddetta disciplina per agevolare il rilancio delle attività produttive considerato anche che, a causa della grave crisi economica che ha afflitto negli ultimi anni la nostra economia, la redditività operativa ne ha risentito in modo negativo innalzando il livello dell’indebitamento delle imprese.
Compensazione delle perdite fiscali
In materia di perdite fiscali, la delega interviene con le seguenti modifiche sul:
– regime delle perdite nel consolidato nazionale al fine di evitare il problema derivante dalla attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all’atto dell’interruzione o revoca del consolidato;
– sulle regole che limitano le compensazioni intersoggettive tra utili e perdite realizzate nell’ambito di operazioni quali fusioni, scissioni, del trasferimento del controllo della società dotata di perdite fiscali o a seguito dell’opzione per la tassazione consolidata;
– sulla definizione delle perdite “finali” ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in merito alle condizioni da soddisfare in base alle quali le Autorità fiscali sono tenute a ritenere che le perdite di una società controllata non residente siano definitive e, quindi, deducibili dal reddito della società controllante residente (tra le altre si vedano le sentenze Marks & Spencer del 13 dicembre 2005, resa nella causa C?446/03 e W. AG del 22 settembre 2022, resa nella causa C-583/20).
Altre novità in arrivo
Sempre in materia di IRES, si segnalano le seguenti novità:
– attenuazione del carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o del c.d. “ramo ETS” nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore;
– verifica dei casi e delle condizioni in base alle quali assumere, anche ai fini fiscali interni, la qualificazione fiscale della entità estera, sulla base della legislazione del Paese ove la stessa è residente o è costituita.
Non mancheranno, poi:
– la profonda revisione della disciplina delle società non operative, prevedendo criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, riconducendo così la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa;
– la revisione della fiscalità di vantaggio – riferita al complesso di norme finalizzate a fornire vantaggi di natura fiscale per lo svolgimento di attività economiche in particolari aree geografiche del Paese, oppure a determinati settori, al fine di favorirne lo sviluppo – nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
– la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell’Unione europea;
– la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario, con l’obiettivo di favorire, tra l’altro, l’avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.
Ti aspettiamo al Forum One FISCALE – Edizione speciale “Delega Fiscale: cosa cambia per Professionisti e Imprese” per scoprire tutte le novità previste dalla Delega Fiscale insieme alle più alte cariche istituzionali MEF, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e CNDCEC.
Iscriviti subito all’evento e approfitta della prova gratuita a One FISCALE per non perdere nessun aggiornamento. |