Riforma IRPEF-IRES in vigore dal 31 dicembre: le novità punto per punto

Entra in vigore dal 31 dicembre il D.Lgs. n. 192 del 2024 (in G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), con il secondo modulo della riforma IRPEF-IRES, in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023). Il provvedimento detta importanti modifiche che toccano tutte le categorie reddituali: dal reddito agrario al reddito di lavoro dipendente, dal reddito di lavoro autonomo a quello d’impresa. Quali sono le novità? E da quando trovano applicazione?
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, il D.Lgs. n. 192/2024, recante il secondo modulo della riforma IRPEF-IRES.

Quali sono le novità? E da quando trovano applicazione?

Redditi agrari

Sono state introdotte regole volte a valorizzare le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche, con l’obiettivo di sostenere un’agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi.

L’art. 1 del decreto apporta le seguenti modifiche al TUIR:

– prescrive l’emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del reddito dominicale delle culture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati;

– prevede, nella fattispecie sopra descritta, l’utilizzo della tariffa d’estimo provinciale più alta incrementata del 400% per il calcolo del reddito dominicale nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale;

– individua il limite minimo del reddito dominicale per specifiche fattispecie;

– ridefinisce il reddito agrario come composto dal reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.;

– amplia le fattispecie delle attività agricole;

– prevede che con decreto ministeriale si proceda all’individuazione di nuove classi e qualità di coltura dei terreni adeguate agli ultimi sistemi di coltivazione;

– prevede l’esclusione dalla formazione del reddito dei fabbricati degli immobili, non locati, adoperati per compiere attività dirette alla produzione di vegetali;

– prevede che il reddito relativo alla parte eccedente i limiti per le attività dirette alla produzione di vegetali concorra a formare reddito di impresa e in che termini, specialmente rispetto alla superficie di riferimento;

– definisce il calcolo del reddito derivante dalle attività dirette alla produzione di vegetali oltre il limite di cui al punto precedente.

La nuova disciplina si applica ai redditi prodotti a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2024).

L’art. 2 dispone che con riferimento ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA, le variazioni riguardanti la qualità e le classi di coltura in catasto saranno effettuate direttamente dall’AGEA.

Reddito di lavoro dipendente

Viene modificato l’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, recante il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria. Per effetto delle modifiche apportate, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:

– a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;

– per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Come indicato nella relazione illustrativa, si prevede, pertanto, che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale.

Analoghe modifiche sono apportate anche all’art. 10, comma 1, lettera e-ter), TUIR, ai fini della deducibilità dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi del SSN.
Viene poi modificato l’art. 51, comma 2, lettera f-quater), che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, è prevista l’estensione di tale regime anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.
Sono apportate alcune modifiche all’art. 51, comma 3, TUIR, che individua il criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit.

Viene sostituito il secondo periodo del comma 3, il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Viene inoltre modificato il terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 TUIR che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire a 258,23 euro.
Da ultimo, si segnala una modifica al comma 5, quarto periodo, dell’art. 51 TUIR, stabilendo che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore).

Tali modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Reddito di lavoro autonomo

Per quel che concerne la determinazione dei redditi di lavoro autonomo viene prevista una razionalizzazione di tale categoria reddituale, con una sostanziale semplificazione del sistema, al fine di avvicinarla a quella del reddito d’impresa.

In particolare, l’art. 54 TUIR relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato riscritto dall’art. 5 del decreto IROEF-IRES e suddiviso in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito.
Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 54 TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V (principio di onnicomprensività).

Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (vale il principio di cassa).

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 54, comma 1, il reddito di lavoro autonomo non è più costituito soltanto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. Non solo, ma in considerazione di quanto specificato nella relazione illustrativa del decreto, in virtù del nuovo principio di onnicomprensività, viene eliminato il comma 1-quater dell’art. 54, secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal nuovo criterio generale.

Nel calcolo del reddito di lavoro autonomo non devono essere considerati e, quindi, non concorrono alla sua formazione:

contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;

rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi e riaddebitate ad altri soggetti non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

È quanto previsto dal nuovo art. 54-ter “Rimborsi e riaddebiti” che però stabilisce che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, laddove addebitate analiticamente in capo al committente e da quest’ultimo non rimborsate, sono deducibili a partire dalla data in cui:

– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

– il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Tali spese, laddove siano di importo non superiore a 2.500 euro comprensivo del compenso ad esse relativo, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Plusvalenze e minusvalenze

Mediante l’inserimento dell’art. 54-bis “Plusvalenze e altri proventi” viene confermato il dettato dell’art. 54, comma 1-bis, TUIR secondo il quale le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

Allo stesso modo, viene previsto (nuovo art. 54-quater) che le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate a titolo oneroso o mediante risarcimento.

Spese per beni mobili e immobili

Confermata la disciplina relativa alla deduzione delle spese per beni mobili e immobili.

Mediante l’inserimento nel nuovo art. 54-sexies viene disegnata la disciplina per la deduzione delle spese relative a beni ed elementi immateriali, secondo cui le quote di ammortamento:

– del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;

– del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;

– del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a 1/5 del costo.

Confermata, infine, la deduzione di altre spese:

– le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;

– le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Sono integralmente deducibili:

– entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;

– entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;

– gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Le modifiche introdotte operano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (quindi, dal 2024).

Soltanto con riferimento ai rimborsi spese la disciplina attualmente vigente continua a operare fino al 31 dicembre 2024, con la conseguente applicazione delle novità sopra illustrate solo dal 2025.

Inoltre, la nuova disciplina dell’ammortamento della clientela ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi, dal 2025).

Aggregazioni professionali

Il nuovo art. 177-bis TUIR introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 10, legge n. 183/2011 (STP). Per effetto della neutralità fiscale, l’operazione non è considerata realizzativa e, quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell’attività professionale nei predetti soggetti; l’attività professionale conferita può includere attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività. Il riferimento alle attività materiali riguarda, tra le altre, beni, crediti e rimanenze.

La neutralità dell’operazione è tuttavia condizionata al fatto che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Identificato il principio generale, il successivo comma 2 dell’art. 177-bis dispone che trova applicazione anche nei seguenti casi:

a) conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui all’art. 10, legge n. 183/2011;
b) apporti in associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
c) apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui all’art. 5 TUIR in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti diverse da quelle di cui all’art. 10, legge n. 183/2011;
d) trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR e tra le società tra professionisti e le associazioni o società semplici;

e) trasferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all’attività artistica o professionale svolta in forma individuale per causa di morte o per atto gratuito.

Infine, si prevede l’applicazione della neutralità fiscale anche nel caso in cui, a seguito della cessazione, entro 5 anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

Viene inoltre previsto – in considerazione del fatto che potrebbe assistersi al cambiamento del regime fiscale – che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, che i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa a un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si applica, in quanto compatibile, l’art. 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni. Si dispone, infine l’irrilevanza ai fini dell’IVA delle operazioni di cui al nuovo art. 177-bis TUIR e l’applicazione, con riferimento alle stesse, dell’imposta di registro in misura fissa.

La norma è applicabile dal periodo di imposta di entrata in vigore del decreto (periodo di imposta 2024).

Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione

Le norme modificano l’art. 68 TUIR introducendo, con riferimento alle cessioni di immobili e terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un nuovo criterio di calcolo delle plusvalenze soggette a tassazione. In particolare:

a) con riferimento al calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per donazione, si consente di dedurre dalla plusvalenza l’imposta sulle donazioni pagata e ogni altro costo successivo inerente (comma 1, lettera a);

b) in merito alla cessione dei terreni edificabili, la norma distingue l’acquisto per successione e per donazione:

– nel primo caso, per il calcolo della plusvalenza resta fermo il criterio previsto dalla legislazione vigente, in base al quale si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella dichiarazione di successione aumentato dell’imposta di successione e di ogni altro costo inerente;

– nel secondo caso, il prezzo di acquisto è quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente (comma 1, lettera b).

Le modifiche si applicano alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Disposizioni in materia di reddito d’impresa

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

L’art. 9 del decreto prevede delle modifiche al TUIR finalizzate a eliminare il doppio binario per taluni disallineamenti temporanei. In particolare, è previsto quanto segue:

– per i contributi in conto capitale (da iscrivere in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte e la cui tassazione, attualmente, può avvenire nell’esercizio del relativo incasso o in quote costanti in 5 anni ex art. 88, comma 3, lettera b, TUIR): viene eliminata la possibilità di ripartizione in quote costanti in 5 anni;

– per le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e le opere, forniture e servizi che fiscalmente sono sempre stati valutati al costo (ex art. 92, comma 6, TUIR) si prevede che, nel caso in cui la valutazione civilistica venga fatta in base al criterio della percentuale di completamento, il medesimo criterio possa assumere rilevanza anche a fini fiscali;

– per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (ex art. 93, comma 6, TUIR) si prevede che, nel caso in cui la valutazione civilistica sia fatta “al costo” imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, ciò possa valere anche ai fini fiscali;

– per le operazioni in valuta (ex art. 110, comma 3, TUIR): è previsto che la valutazione al cambio di chiusura dei crediti o dei debiti in valuta assume rilevanza anche ai fini fiscali;

Tali disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero, generalmente, dal periodo d’imposta 2024); per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi (ex articoli 92, commi 6 e 93, TUIR), ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.

Divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

La norma disciplina le modalità attraverso le quali, in caso di divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali emerse in sede di variazione dei principi contabili, internazionali e nazionali, nonché di passaggio dagli uni agli altri, possa procedersi al riallineamento dei valori contabili ai fini fiscali.

Nel dettaglio, sono individuati:

– l’ambito di applicazione della norma:

a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;

c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;

d) variazione dei principi contabili nazionali;

e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;

f) applicazione per le microimprese della disciplina di cui all’art. 83, comma 1, terzo periodo, TUIR;

g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

– il richiamo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento in conformità alle disposizioni dell’art. 83 TUIR per la valutazione dei componenti reddituali e patrimoniali ai fini fiscali. È, tuttavia, stabilito che continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie citate, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente;

– il principio secondo cui i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali nell’ambito delle fattispecie incluse nell’elenco di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile;

– il principio secondo cui sono applicabili, agli effetti della norma in esame, le disposizioni in tema di passaggio ad un diverso regime fiscale per effetto della riclassificazione di uno strumento finanziario di cui all’art. 4, del decreto 8 giugno 2011 del Ministro dell’economia e delle finanze;

– la previsione della facoltà per i contribuenti di operare il riallineamento con riguardo agli elementi patrimoniali che emergono per effetto delle disposizioni dei commi precedenti ai fini IRES, IRAP, nonché di eventuali addizionali sulla base di quanto previsto dalle disposizioni successive;

– la definizione di divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali;

– l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma delle divergenze strutturali;

– l’estensione delle disposizioni precedenti, in quanto compatibili, all’IRAP;

– il criterio secondo il quale le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini IRES e IRAP.

Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Regimi di riallineamento

La norma disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali, le relative modalità di attuazione e il periodo di efficacia temporale. Nel dettaglio, vengono stabiliti:

– l’ambito di applicazione del riallineamento, definito dalla totalità delle differenze positive e negative esistenti all’inizio del periodo d’imposta e derivanti dalle fattispecie già indicate nell’art. 10, comma 113, con esclusione delle divergenze strutturali, di cui all’art. 10, comma 7;

– l’assoggettamento a tassazione con l’aliquota ordinaria della somma algebrica positiva delle differenze, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo;

– il termine iniziale di efficacia del riallineamento, esercitando l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta;

– il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze;

– in caso di saldo negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per il riallineamento e dei successivi nove periodi di imposta.

È altresì prevista la possibilità di effettuare il riallineamento per le componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali e, in caso di saldo positivo, è applicata l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, escludendo la deducibilità per il saldo negativo. Anche in questo caso il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e il versamento dell’imposta avviene in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze.

La norma prevede, altresì, la facoltà di scegliere un ulteriore regime fiscale per il contribuente che non intenda avvalersi del riallineamento ordinario e fa salva l’applicazione delle norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni ai fini delle imposte sui redditi.

Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 

Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

La norma, sostituendo l’art. 176, comma 2-ter, TUIR, introduce una nuova disciplina dell’istituto opzionale del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all’operazione di conferimento di azienda, attuabile dalla società conferitaria, prevedendo un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali.

Nel dettaglio, si stabilisce la possibilità per la società conferitaria di attribuire, in tutto o in parte, rilevanza fiscale ai maggiori valori contabili delle immobilizzazioni materiali e immateriali attribuiti a seguito dell’operazione di conferimento di azienda, versando, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di realizzo dell’operazione, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del diciotto e del tre per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. È altresì disposto che i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva sono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata l’opzione ed il versamento di detta imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio di realizzo dell’operazione.

Le disposizioni sono applicabili alle operazioni a partire dal 2024.

Riporto delle perdite e operazioni straordinarie

L’art. 15 modifica la disciplina relativa al riporto delle perdite.

In particolare, con le modifiche all’art. 84, comma 3, viene disposto quanto segue:

– è eliminata la “condizione di vitalità”, ossia la presenza di un minimo di 10 dipendenti di un’impresa nel biennio precedente a quello del trasferimento (questa modifica risponde a una finalità di omogeneizzazione delle norme, in quanto condizione non presente negli articoli 172 e 173);

– viene introdotta una condizione per cui il riporto può essere comunque effettuato se la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite è trasferita da una società al soggetto che la controlla, a una società da essa controllata oppure a una società controllata dallo stesso soggetto che la controlla;

– viene introdotto come limite quantitativo alle perdite riportabili il valore del patrimonio economico netto, in quanto parametro significativo circa la recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali, sempre al fine di omogeneità con gli articoli 172 e 173. Tale limite si applica nel caso in cui le imprese modifichino la loro attività principale e la maggioranza delle loro partecipazioni si acquisita da terzi o trasferita, ma si avvalgono comunque del diritto di riporto delle perdite in quanto rispettano la sopra citata condizione economica;

– è rivisto il concetto di modifica di attività principale, che costituisce criterio di esclusione dal riporto delle perdite, per la quale si intende il mutamento del settore economico o del comparto merceologico di attività, e che non può essere costituita dalla mera immissione di risorse finanziarie o beni strumentali aggiuntivi.

Tali modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione delle perdite fiscali, degli interessi passivi riportati in avanti e delle eccedenze ACE maturati fino al periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i quali non possono beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 177-bis, TUIR.
Viene inoltre modificato il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172, comma 7, TUIR.

Il limite quantitativo del patrimonio netto è da assumere in base al valore economico determinato alla data di efficacia dell’operazione, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società (non viene, quindi, mai previsto l’intervento del tribunale). Il patrimonio netto contabile resta comunque quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima. In continuità con la disciplina attualmente in vigore, il patrimonio netto contabile è quantificato al netto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti alla data di riferimento del bilancio (o della situazione contabile). Per logiche di coerenza, la nuova versione della norma stabilisce che, anche in caso di assunzione del valore economico, lo stesso vada ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti dei 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio netto e quello contabile, rideterminando quindi proporzionalmente tali conferimenti e versamenti antecedenti.

Il riporto delle perdite resta, poi, subordinato al superamento del c.d. test di vitalità, sempre basato (come nella disciplina attualmente in vigore) sui parametri dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per lavoro dipendente e relativi contributi. Stando alle modifiche, tale condizione deve verificarsi anche nel periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data antecedente a quella di efficacia giuridica dell’operazione.

Con le modifiche all’art. 173 vengono introdotte delle norme di coordinamento a seguito delle novelle agli articoli 84 e 172.

Si dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario. La disciplina è collocata nel nuovo art. 177-ter TUIR, specificamente dedicato al riporto delle perdite infragruppo.

La nuova norma stabilisce, in sintesi, la libera compensabilità (senza i limiti legati alla “vitalità” e all’ammontare del patrimonio netto) delle perdite “infragruppo”, ossia conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo (circostanza che si verifica se una di esse controlla l’altra società o le altre società partecipanti, o se tutte le partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto). La disapplicazione dei limiti opera anche per le perdite conseguite antecedentemente, ma “omologate” attraverso il superamento dei test quantitativi (e di vitalità) all’atto dell’ingresso nel gruppo o successivamente, in occasione dell’acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte da parte del gruppo (art. 84 comma 3, TUIR), o dell’acquisizione dell’eredità delle perdite da parte del gruppo a seguito di fusioni o scissioni.

La nuova disciplina demanda a un decreto di attuazione l’individuazione di specifici criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società nonché per la determinazione dell’“anzianità delle perdite”. Si precisa, in particolare, che le perdite assoggettate ai (nuovi) limiti si considerano conseguite all’atto dell’ingresso nel gruppo o all’atto in cui è effettuata la fusione o scissione: in sostanza, dette perdite assumono l’anzianità del momento in cui sono sottoposte ai limiti (di vitalità e del patrimonio netto). Si precisa, inoltre, che si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d’imposta meno recente. Infine, nel caso di perdite “miste” eccedenti il patrimonio netto, l’importo eccedente si considera formato prioritariamente dalle perdite antecedenti al gruppo e “non omologate”, determinando una corrispondente riduzione (in caso di incapienza) sino alla concorrenza delle stesse.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

È previsto, tuttavia, un regime transitorio per le perdite ante riforma: le perdite conseguite fino al periodo d’imposta chiuso antecedentemente a detta data risulteranno incluse tra quelle “non omologate” e assoggettate ai nuovi limiti, anche se realizzate da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Scissione e scissione mediante scorporo

Viene introdotta la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c., integrando le disposizioni contenute nell’art. 173 TUIR (Scissione di società).
In particolare, dopo il comma 15-bis dell’art. 173 TUIR si aggiunge il comma 15-ter, secondo cui alla scissione di cui all’art. 2506.1 c.c. si applicano le disposizioni dell’art. 173, come di seguito integrate, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, recanti disposizioni non applicabili alla fattispecie della scissione per scorporo23. Le disposizioni in esame prevedono, in particolare:
a) che la società scissa assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (stabilita ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.);

b) che le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione;

c) che le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo;

d) se lo scorporo ha ad oggetto:

1) un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda;

2) partecipazioni ricevute dalla società scissa aventi i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87 TUIR (relativa alle plusvalenze esenti), tali partecipazioni conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria, senza considerare quanto previsto alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87 (che fa riferimento, ai fini dell’esenzione, al possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente);

3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all’art. 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

e) ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 173 TUIR, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione.

f) a seguito della scissione:

1) le riserve iscritte nel bilancio dell’ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione mantengono il loro regime fiscale;

2) al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’art. 47, comma 5, TUIR;

g) nel caso la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l’assegnazione alla società scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

Le norme introducono, inoltre, il comma 15-quater all’art. 173 TUIR, che prevede, che ai fini dell’art. 10-bis, legge n. 212/2000 non rileva la scissione avente ad oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.

Le disposizioni introdotte si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e hanno effetto anche per i periodi d’imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse.

Disciplina dei conferimenti

Le norme intervengono sulla disciplina fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze.

Le principali novità introdotte dalla norma in esame sono le seguenti:

– nel caso di conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento, la minusvalenza assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e risulta applicabile anche nell’ipotesi in cui la partecipazione incrementi la quota di controllo (modifiche all’art. 175 e all’art. 177, comma 2, TUIR);

– nei conferimenti di azienda, viene esplicitato, chiarendo la normativa vigente, che il soggetto conferente include, nel valore delle partecipazioni ricevute, il valore dell’avviamento dell’azienda conferita (modifica all’art. 176, comma 1, TUIR);

– nelle cessioni di partecipazioni (qualora esse non avvengano in esenzione) vengono ampliate le circostanze nelle quali le acquisizioni di ulteriori partecipazioni rispetto a quella di controllo già detenuta possono avvenire in condizioni di neutralità fiscale. Infatti, a legislazione vigente la neutralità è consentita, fra l’altro, a condizione che l’incremento della percentuale di controllo avvenga “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”: ora invece tale limite viene rimosso (modifiche all’art. 177, comma 1, e all’art. 178, comma 1, TUIR);

– vengono ampliate le circostanze nelle quali i conferimenti di partecipazioni non di controllo possono rientrare nel regime di “realizzo controllato” (vedi sopra) ossia sono suscettibili di avvenire in neutralità indotta (modifiche all’art. 177, comma 2-bis, TUIR) e tale ampliamento concerne anche le holding (nuovo comma 2-ter dell’art. 177, TUIR).

Le disposizioni si applicano ai conferimenti d’azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto.

Liquidazione

Le norme sostituiscono l’art. 182 TUIR che disciplina i profili fiscali delle imprese in liquidazione ordinaria. In base alle modifiche ora introdotte:

1. viene confermato che, in caso di liquidazione, il reddito d’impresa è determinato:

– per il periodo “ante” (fra l’inizio dell’esercizio e l’avvio della liquidazione) in base ad apposito conto economico;

– per il periodo “post” (fra l’inizio della liquidazione e la sua conclusione) viene stabilito quanto segue:

2. per imprese individuali, S.n.c. e S.a.s., il reddito resta determinato in base al bilancio finale e, in particolare, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio iniziale, il reddito della prima frazione e dei successivi esercizi è determinato in via definitiva (attualmente, è determinato “in via provvisoria”), confermando sostanzialmente la disciplina prevista in caso di durata superiore ai tre anni. Viene introdotta la possibilità di scomputare le perdite dal reddito dei periodi di imposta compresi nella liquidazione;

3. per S.p.a., S.r.l. e le altre società ed enti soggetti a IRES, il reddito resta determinato in base al bilancio finale e, in particolare, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio iniziale, il reddito della prima frazione e dei successivi esercizi è determinato in via definitiva (attualmente, è determinato “in via provvisoria”), confermando sostanzialmente la disciplina prevista in caso di durata superiore ai cinque anni.

Le modifiche trovano applicazione alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Modifiche alla disciplina della Tonnage tax

Per ottenere la proroga dal 2024 al 2033 del regime fiscale per le imprese marittime (Tonnage Tax), sono riscritte le regole. Tra le novità l’esercizio dell’opzione che non può essere esercitata dalle imprese in stato di scioglimento, in liquidazione o in difficoltà economica. Il livello massimo di aiuto di Stato derivante dalla Tonnage Tax e da altre misure per le attività di trasporto marittimo, inoltre, non può comportare un vantaggio complessivo superiore alla completa esenzione da Ires, tasse e contributi di sicurezza sociali.

Modifiche alla disciplina delle società di comodo

A decorrere dal periodo d’imposta 2024, vengono introdotte modifiche per le società di comodo che riguardano i coefficienti applicabili per la determinazione:

– dei ricavi minimi presunti (test di operatività);

– del reddito da assoggettare a tassazione nel caso in cui i ricavi effettivi siano inferiori a quelli minimi presunti.

In particolare, per gli immobili e le partecipazioni, la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato, i predetti coefficienti vengono ridotti del 50%. I coefficienti da applicare su navi e altre immobilizzazioni restano invariati.

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