Riforma IRPEF: super deduzione per nuove assunzioni al debutto. Con qualche dubbio
- 29 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Infatti, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato in base a specifiche regole.
Leggi anche
È comunque utile approfondire la nuova disciplina evidenziandone non solo gli aspetti prettamente operativi ma anche alcuni dubbi interpretativi che, si spera, vengano al più presto risolti al fine di permettere una corretta applicazione dell’agevolazione.
Chi sono i soggetti interessati e quelli esclusi
Per prima cosa va chiarito quali sono i soggetti che possono fruire dell’agevolazione e quali, invece, ne sono esclusi.
La norma ha un ambito applicativo molto esteso in quanto interessa tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite e, quindi, sia le imprese individuali che quelle societarie.
Inoltre, possono fruirne anche gli esercenti arti e professioni, che svolgono l’attività sia in forma individuale che, nel silenzio della norma, si presume anche sotto forma associativa o di società professionale.
Per tutti questi soggetti, però, è prevista una condizione essenziale: infatti, l’agevolazione spetta solo ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
Non possono, invece, applicare la super deduzione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Come determinare l’incremento occupazionale
L’incremento occupazionale:
– rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente;
– per evitare utilizzi della norma con finalità elusive, va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Dal punto di vista operativo, il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra:
– il costo effettivo relativo ai nuovi assunti;
– l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425, comma 1, lettera B), n. 9), c.c. rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre, viene precisato che:
– i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Ciò vuol dire, ad esempio, che, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, detti costi rilevano secondo il principio di cassa;
– nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Come si legge nella relazione illustrativa della norma, la ragion d’essere di quest’ultimo punto sta nel non voler pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese, fermo restando il fine di incentivare l’incremento delle basi occupazionali favorendo la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Ulteriore agevolazione per l’assunzione di particolari categorie di soggetti
Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Questi lavoratori, che rappresentano una sorta di “categoria protetta”, sono puntualmente elencati nell’Allegato 1 al decreto e tra essi rientrano, tra gli altri, le persone con disabilità o le donne vittime di violenza o ancora giovani ammessi agli incentivi sull’occupazione (per l’elenco completo si rimanda al suddetto allegato).
Un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, avrà il compito di determinare i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
Quale impatto sul calcolo degli acconti?
A ribadire la temporaneità dell’agevolazione, limitata al solo anno 2024, nella norma viene espressamente previsto che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle nuove disposizioni.
Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.
Primi dubbi interpretativi
Uno dei requisiti richiesti è quello di aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.
Si tratta, come appare evidente leggendo attentamente la norma, di una condizione necessaria al fine di rendere omogenei i parametri di calcolo.
Ma ciò potrebbe creare alcune disparità di trattamento tra le società di capitali e quelle di persone.
Infatti, poiché le società di capitali, per prassi, possono avere un periodo d’imposta superiore a 365 giorni, in caso di costituzione nel 2023, al fine di rispettare il suddetto requisito potrebbero fissare la durata del periodo d’imposta, a cavallo d’anno, superiore a 365 giorni.
Per quanto tale interpretazione possa sembrare alquanto estensiva, se fosse avvalorata, creerebbe evidenti disparità di trattamento con le società di persone neo-costituite che non possono avere un periodo d’imposta diverso dall’anno solare.
Inoltre, non è nemmeno chiaro come realmente impatti sui calcoli l’ulteriore maggiorazione per le categorie protette. Più precisamente, il dubbio verte su come debba essere applicata la percentuale del 10%.
Le interpretazioni sono due:
– la prima è quella di applicare l’ulteriore maggiorazione sul 20% previsto dalla norma e, in tal caso, la maggiorazione complessiva arriverebbe al 30%;
– la seconda consiste nel ritenere che tale ulteriore maggiorazione debba essere sommata al 100% del costo del lavoro che, pertanto, diventerebbe pari al 110%. Su questa percentuale impatterebbe il 20% arrivando, dunque, a una maggiorazione complessiva del 22%.
Si spera che, almeno su questo ultimo aspetto, il decreto ministeriale in arrivo possa far luce sulla corretta modalità di calcolo.