Rimborsi IVA transfrontalieri: istanza entro il 30 settembre. Con novità post Brexit

Il 30 settembre scade il termine ultimo per chiedere a rimborso, attraverso il Portale elettronico, l’IVA assolta in un alto Stato membro UE diverso da quello di stabilimento e, mediante presentazione del modello IVA 79, l’imposta assolta in Italia da soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’UE con cui esistono accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia, Israele e, come descritto nel prosieguo, Regno Unito). L’inosservanza del termine (perentorio) determina la decadenza del rimborso. La principale novità di quest’anno è il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani in territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano a partire dal 1° gennaio 2021, data a decorrere dalla quale il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.

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