Come
comunicato dall’Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2023, è stato aggiornato il
modello IVA TR, comprese le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, che deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel
trimestre un’eccedenza detraibile d’
importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere,
in tutto o in parte, il
rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’
art. 17 del
D.Lgs. n. 241/1997.
Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2023, da presentare entro il 2 maggio 2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo.
Chi sono i soggetti interessati?
Il modello TR può essere presentato dai soggetti che, nel trimestre di riferimento, si trovano in una delle situazioni previste dall’
art. 30, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972.
La
prima categoria è quella dei contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’
art. 30, comma 2, lettera a), del
D.P.R. n. 633/1972, cioè coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad
aliquote più basse rispetto a quelle degli acquisti e importazioni.
Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti.
Nel caso di contribuente che esercita
più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’
art. 36 del
D.P.R. n. 633/1972, occorre fare esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto.
La
seconda categoria è quella dei contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’
art. 30, comma 2, lettera b), del
D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nel trimestre
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un
ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
La
terza categoria è relativa ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’
art. 30, comma 2, lettera c), del
D.P.R. n. 633/1972, con le limitazioni previste dall’
art. 38-bis, comma 2, dello stesso
D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un
ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
Un’ulteriore categoria è quella dei contribuenti che, ai sensi dell’
art. 30, comma 2, lettera e), del
D.P.R. n. 633/1972, si trovano nelle condizioni previste dall’art. 17, comma 3, del medesimo decreto.
Si tratta di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato.
Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento,
anche in assenza degli ulteriori presupposti dell’
art. 30, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972.
Infine, l’ultima categoria è costituita dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’
art. 30, comma 2, lettera d), del
D.P.R. n. 633/1972, con le limitazioni previste dall’
art. 38-bis, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato,
per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’
art. 19, comma 3, lettera a-bis), del
D.P.R. n. 633/1972.
Quali operazioni comunicare
Le operazioni attive da indicare nel modello sono quelle annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento.
Le operazioni imponibili devono essere inserite, suddivise secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata, se nel trimestre di riferimento si è verificata l’esigibilità dell’imposta (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti).
Oltre alle operazioni non imponibili, vanno indicate anche, tra le altre, le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina IVA prevede l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate applicando il meccanismo dello split payment.
Riguardo, invece, alle
operazioni passive, vanno riportati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello, nonché gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1 del
D.P.R. n. 633/1972 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta.
Come e quando presentare il modello TR
Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
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