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Rimborso del credito IVA infrannuale con il modello TR aggiornato

Rimborso Del Credito Iva Infrannuale Con Il Modello Tr Aggiornato
Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2023, è stato aggiornato il modello IVA TR, comprese le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, che deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2023, da presentare entro il 2 maggio 2023 (in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo.

Chi sono i soggetti interessati?

Il modello TR può essere presentato dai soggetti che, nel trimestre di riferimento, si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
La prima categoria è quella dei contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, cioè coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle degli acquisti e importazioni.

Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti.

Nel caso di contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, occorre fare esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto.
La seconda categoria è quella dei contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
La terza categoria è relativa ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
Un’ulteriore categoria è quella dei contribuenti che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972, si trovano nelle condizioni previste dall’art. 17, comma 3, del medesimo decreto.

Si tratta di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato.

Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli ulteriori presupposti dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Infine, l’ultima categoria è costituita dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

Quali operazioni comunicare

Le operazioni attive da indicare nel modello sono quelle annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento.

Le operazioni imponibili devono essere inserite, suddivise secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata, se nel trimestre di riferimento si è verificata l’esigibilità dell’imposta (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti).

Oltre alle operazioni non imponibili, vanno indicate anche, tra le altre, le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina IVA prevede l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate applicando il meccanismo dello split payment.

Riguardo, invece, alle operazioni passive, vanno riportati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello, nonché gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta.

Come e quando presentare il modello TR

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

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