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Rimborso IVA per non stabilito per acquisti in Italia anche con portale elettronico: in quali casi

Rimborso Iva Per Non Stabilito Per Acquisti In Italia Anche Con Portale Elettronico: In Quali Casi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 449 del 20 ottobre 2023 in tema di rimborso dell’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia.

L’articolo 17, secondo comma, del decreto IVA dispone che gli obblighi relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7­ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Il successivo terzo comma dispone che nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35­ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

Come già chiarito con risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012 in base al disposto del successivo terzo comma dell’articolo 17 sopra citato, tale estensione del meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. In tale caso, torna di norma applicabile la regola generale di cui al primo comma dell’articolo 17 che individua il debitore dell’imposta nel cedente o prestatore.

In altre parole quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, né quivi in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini IVA in un Paese UE o in un paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini IVA, ex articolo 35­ter del decreto IVA) ovvero attraverso un rappresentante fiscale (ex articolo 17, comma 2, del medesimo decreto IVA).

Come, infine, chiarito sul sito internet delle Entrate, alla pagina Imprese ­ Richiesta di rimborso da soggetti UE per l’Iva versata in Italia ­ Che cos’è ­ Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), il rimborso tramite il cd ”portale elettronico” può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale. In particolare, la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.

Se il contribuente vanta un credito IVA per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale.

Il soggetto passivo non stabilito può richiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico” purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso, così come individuate dall’articolo 38­bis2 del decreto IVA.

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