Chi
Persone fisiche che hanno acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e che intendono rinunciare al beneficio in quanto non riescono o non intendono trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’atto di acquisto.
Cosa
– ubicazione dell’immobile nel Comune di residenza dell’acquirente o in quello di esercizio dell’attività;
– mancanza di altro immobile nel Comune dove si trova l’immobile da acquistare (dichiarazione da rendere nell’atto di acquisto);
– mancanza nel territorio dello Stato di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa (dichiarazione da rendere nell’atto di acquisto).
L’inosservanza di tale impegno comporta la decadenza dai benefici fiscali goduti.
In caso di decadenza dall’agevolazione l’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti:
– recupera, nei confronti degli acquirenti, la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, oltre agli interessi;
– applica la sanzione amministrativa del 30% della differenza medesima.
Come
Nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto della prima casa di abitazione in ordine al trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall’acquisto:
c) nel caso in cui il contribuente resti inerte e attenda la contestazione dell’Ufficio mediante atto di accertamento, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza d’imposta, con gli interessi, e troveranno applicazione le sanzioni in misura piena (30%).
Quando
Trattandosi di una “sospensione” dei termini, qualora l’atto di acquisto sia stato stipulato prima del 23 febbraio 2020, il termine di 18 mesi inizia a decorrere dalla data dell’atto e deve essere computato fino al 22 febbraio 2020; dopodiché inizia il periodo di sospensione che verrà a scadenza il 30 ottobre 2023. Dopo tale data, il termine continua la sua decorrenza.
Per gli atti stipulati dopo il 22 febbraio 2020, cioè nel periodo di sospensione, il termine di 18 mesi inizia a decorrere dal 31 ottobre 2023.
Calcola il risparmio
Nella scelta di convenienza occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:
2) in caso di applicazione del ravvedimento, le sanzioni trovano applicazione, sebbene in forma ridotta a seconda del ritardo. In tal caso, però, si applicano gli interessi al saggio legale che, fino all’anno 2023, era molto più vantaggioso di quello “fiscale”. Pertanto, non è da escludere che, a seconda del ritardo in cui avviene la regolarizzazione, possa risultare conveniente il ravvedimento operoso anziché la regolarizzazione senza sanzione;
3) nel caso in cui il contribuente non chieda la revoca dell’agevolazione e non si avvalga del ravvedimento, l’Ufficio recupera l’imposta, applicando gli interessi fiscali e la sanzione piena del 30% (comunque, riducibile a 1/3 in caso di definizione agevolata). Tale soluzione potrebbe risultare conveniente per coloro che hanno temporanei problemi finanziari, perché, a fronte di un aumento del costo per sanzioni, comunque contenuto se l’accertamento viene definito, l’atto di imposizione dell’Ufficio sarebbe comunque spostato nel tempo e l’Amministrazione potrebbe incappare nella decadenza triennale dell’accertamento.
Risparmio %
Caso n. 1
Un soggetto ha stipulato un atto di acquisto di un immobile abitativo in data 23 novembre 2019, richiedendo le agevolazioni prima casa e dichiarando in atto l’impegno al trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla stipula.
Valore dell’immobile: 250.000 euro
Imposta di registro (2%): 5.000 euro
Imposte ipo-catastali: 100 euro
È intenzione dell’acquirente, per motivi familiari, non trasferire più la residenza.
Tenendo conto del periodo di sospensione per effetto del Covid, il termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto, datato 23 novembre 2019, non si è ancora esaurito e risulta, quindi, pendente.
Regolarizzazione senza sanzione
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su 17.500 euro: 2.625 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Totale da pagare: 20.125 euro
Ravvedimento operoso
Il contribuente potrebbe anche scegliere di applicare il ravvedimento operoso, che, rispetto alla regolarizzazione senza ravvedimento:
Anno |
Interesse legale |
Interesse fiscale |
Differenza |
2019 |
0,80% |
3,75% |
– 2,95% |
2020 |
0,05% |
3,75% |
– 3,70% |
2021 |
0,01% |
3,75% |
– 3,74% |
2022 |
1,25% |
3,75% |
– 2,50% |
2023 |
5,00% |
3,75% |
+ 1,25% |
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su 17.500 euro: 1.120 euro (ipotizzando un tasso medio dell’1,6% per 4 anni)
Sanzione ridotta: 583 euro (17.500 x 30%/9)
Totale: 19.203 euro
Accertamento dell’Ufficio
Nel caso in cui il contribuente non regolarizzasse in alcun modo la situazione, e quindi l’Ufficio accertasse la decadenza dall’agevolazione si avrebbe la seguente situazione:
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su 17.500 euro: 2.625 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Sanzione: 5.250 euro (17.500 x 30%)
Totale: 25.375 euro
Se il contribuente scegliesse di definire l’accertamento o le sanzioni, queste sarebbero ridotte a 1/3 (pari a 1.750 euro). In tal caso, il totale sarebbe pari a euro 21.875.
Caso n. 2
Se unitamente all’acquisto dell’immobile il soggetto ha stipulato un mutuo, nel caso di agevolazioni prima casa l’imposta sostitutiva sul mutuo è pari allo 0,25% mentre in caso contrario l’aliquota è del 2%.
Riprendendo il Caso n. 1 e aggiungendo anche il pagamento dell’imposta sostitutiva, si avrebbe la seguente situazione.
Regolarizzazione senza sanzione
Valore dell’immobile: 250.000 euro
Mutuo: 200.000 euro
Imposta sostitutiva ordinaria (2%): 4.000 euro
Imposta sostitutiva agevolata (0,25%): 500 euro
Differenza: 3.500 euro
Interessi su 3.500 euro: 525 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su euro 17.500: 2.625 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Totale dovuto: 24.150 euro
Ravvedimento operoso
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su euro 17.500: 1.120 euro (ipotizzando un tasso medio dell’1,6% per 4 anni)
Imposta sostitutiva ordinaria (2%): 4.000 euro
Imposta sostitutiva agevolata (0,25%): 500 euro
Differenza: 3.500 euro
Interessi su 3.500 euro: 224 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Sanzione ridotta: 700 euro (21.000 x 30%/9)
Totale: 20.044 euro
Accertamento dell’Ufficio
Imposta sostitutiva ordinaria (2%): 4.000 euro
Imposta sostitutiva agevolata (0,25%): 500 euro
Differenza: 3.500 euro
Interessi su 3.500 euro: 525 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Imposta di registro ordinaria (9%): 22.500 euro
Imposta di registro corrisposta (2%): 5.000 euro
Differenza: 17.500 euro
Interessi su 17.500 euro: 2.625 euro (ipotizzando il tasso al 3,75% per 4 anni, cioè dal giorno del pagamento dell’imposta di registro)
Sanzione: 6.300 euro
Totale: 30.450 euro
Se il contribuente scegliesse di definire l’accertamento o le sanzioni, queste sarebbero ridotte a 1/3 (pari a 2.100 euro). In tal caso, il totale sarebbe pari a 26.250 euro.