Adeguamento della normativa interna alla disciplina comunitaria agli enti associativi
La normativa nazionale è stata ritenuta illegittima sul piano comunitario laddove esclude dal campo di applicazione dell’IVA:
(i) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;
(ii) le cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;
(iii) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
(iv) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;
(v) le somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.
In particolare, l’esclusione di una determinata operazione dall’ambito di applicazione dell’IVA incide sulla qualificazione dei soggetti che effettuano l’operazione stessa e che non sono tenuti ad assolvere gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa in materia di IVA. Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e sono soggette a specifici adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione e la dichiarazione annuale.
Estensione della soggettività passiva
Si considerano rientranti nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali.
Allo stesso modo, si qualificano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.
Infine, per le associazioni di promozione sociale, si considera commerciale, anche se effettuata verso il pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande svolta, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Estensione del regime di esenzione
In particolare, la condizione di non provocare distorsioni della concorrenza ai fini dell’esenzione è richiesta per:
(i) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regola-mento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
(ii) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
(iii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al primo punto (vale a dire da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) organizzate a loro esclusivo profitto.
Come anticipato, oltre alla condizione di non provocare distorsioni della concorrenza, l’esenzione è subordinata alla previsione di specifiche clausole da inserire negli atti costitutivi o statuti con riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
Estensione del regime forfetario alle OdV e alle APS
Pertanto, tali enti:
– emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’imposta assolta sulle fatture d’acquisto;
– saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
– saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.