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Rinviata al 1° luglio 2024 l’esenzione IVA per gli enti associativi

Rinviata Al 1° Luglio 2024 L’esenzione Iva Per Gli Enti Associativi
Il comma 15-quater dell’art. 5, D.L. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, modifica la disciplina applicabile, ai fini IVA, alle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo.
Tale disposizione, nel prevedere il passaggio dal regime di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA a quello di esenzione, avrebbe dovuto avere effetto dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 215/2021).
Tuttavia, l’art. 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ne ha rinviato l’applicazione al 1° gennaio 2024, ulteriormente differita al 1° luglio 2024 da un emendamento al decreto Omnibus in considerazione dell’imminente revisione del sistema tributario in attuazione della delega fiscale.

Adeguamento della normativa interna alla disciplina comunitaria agli enti associativi

Le modifiche sono state operate per superare le censure della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano (procedura di infrazione n. 2008/2010) per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 9 della direttiva n. 2006/112/CE relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta di cui all’art. 4, commi 4-8, D.P.R. n. 633/1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni di cui all’art. 132 della medesima direttiva n. 2006/112/CE.

La normativa nazionale è stata ritenuta illegittima sul piano comunitario laddove esclude dal campo di applicazione dell’IVA:

(i) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;

(ii) le cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;

(iii) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;

(iv) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;

(v) le somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell’ambito delle censure mosse dalla Commissione europea è emerso che alcune esclusioni dall’applicazione dell’imposta previste dalla disciplina italiana coincidono con le ipotesi di esenzione di cui al citato art. 132 della direttiva n. 2006/112/CE e che, in tale contesto, esiste una differenza sistematica fra cessioni/prestazioni escluse da imposta e cessioni/prestazioni esenti.

In particolare, l’esclusione di una determinata operazione dall’ambito di applicazione dell’IVA incide sulla qualificazione dei soggetti che effettuano l’operazione stessa e che non sono tenuti ad assolvere gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa in materia di IVA. Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e sono soggette a specifici adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione e la dichiarazione annuale.

Estensione della soggettività passiva

Con la riformulazione dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972 sono attratte nell’ambito di applicazione dell’IVA specifiche operazioni in precedenza prive del presupposto soggettivo e, quindi, escluse da imposta.

Si considerano rientranti nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali.

Allo stesso modo, si qualificano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.

Infine, per le associazioni di promozione sociale, si considera commerciale, anche se effettuata verso il pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande svolta, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Estensione del regime di esenzione

Per alcune delle operazioni di cui sopra, i nuovi commi quarto e quinto dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 subordinano l’applicazione del regime di esenzione alla duplice condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a IVA e di rispettare specifiche clausole da inserire negli statuti o atti costitutivi degli enti.

In particolare, la condizione di non provocare distorsioni della concorrenza ai fini dell’esenzione è richiesta per:

(i) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regola-mento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

(ii) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

(iii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al primo punto (vale a dire da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) organizzate a loro esclusivo profitto.

Come anticipato, oltre alla condizione di non provocare distorsioni della concorrenza, l’esenzione è subordinata alla previsione di specifiche clausole da inserire negli atti costitutivi o statuti con riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

In base, infine, al nuovo sesto comma dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, le clausole statutarie riguardanti la disciplina del rapporto associativo e le caratteristiche degli organi amministrativi e societari non sono richieste ai fini dell’esenzione da IVA nel caso di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché nel caso di associazioni politiche, sindacali e di categoria.
In conclusione, per le operazioni ivi richiamate, effettuate a partire dal 1° luglio 2024, si applicano – salvo i casi di opzione per la “dispensa dagli adempimenti” di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 – le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, ad esempio, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, l’ammontare di tali operazioni contribuisce alla determinazione del volume d’affari (circolare n. 5/E/2022, § 2).

Estensione del regime forfetario alle OdV e alle APS

Il rinvio al 1° luglio 2024 non si applica, invece, alla previsione contenuta nel comma 15-quinquies dell’art. 5 del D.L. n. 146/2021.
In attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore, a partire dal 1° gennaio 2024, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 58-63, legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Pertanto, tali enti:

– emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’imposta assolta sulle fatture d’acquisto;

– saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

– saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

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