Riscossione: nuove regole per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025
- 2 Aprile 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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In particolare, le nuove disposizioni normative che mirano a modificare le norme in tema di riscossione tributaria hanno come obiettivo quello di garantire una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza nell’azione del recupero dei crediti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei cittadini contribuenti.
Il vigente meccanismo di discarico per inesigibilità
Al fine di comprendere appieno l’impatto normativo delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in tema di discarico delle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorre preliminarmente analizzare il quadro normativo di riferimento attualmente vigente.
Al fine di schematizzare i tratti essenziali e la procedura individuata agli articoli 19 e 20 attualmente in vigore, si osserva quanto segue.
1. Discarico per inesigibilità ex art. 19, D.Lgs. n. 112/1999
La comunicazione è il passaggio obbligato per l’esercizio da parte del concessionario del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, pena la perdita del diritto.
E ancora, il medesimo art. 19 stabilisce, inoltre, le cause di perdita del diritto al discarico, nonché i termini ordinari per l’invio della comunicazione e del conseguente controllo da parte degli Uffici.
In particolare, il comma 2 dell’art. 19 elenca – alle lettere a), c), d), d-bis) ed e) – le cause di perdita del diritto al discarico.
Ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 19, decorsi due anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, l’agente della riscossione viene automaticamente discaricato dal ruolo e l’ente provvede ad eliminare dai crediti erariali le quote discaricate.
Fino alla data di discarico, l’ente creditore, ai sensi del comma 4 dell’art. 19, può, in ogni momento, comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e/o conservative per la tutela del credito.
L’eventuale documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario, ai sensi del comma 5 dell’art. 19, deve essere conservata fino al discarico delle relative quote.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 19 consente all’ufficio che ha affidato il carico, di richiedere al concessionario la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle attività svolte.
Infine, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 19, l’ente creditore deve adottare, nelle more dell’eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l’agente della riscossione.
2. Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli ex art. 20, D.Lgs. n. 112/1999
Il successivo art. 20, invece, individua la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli. In particolare:
– il comma 1 disciplina la procedura per l’ammissione o il rifiuto del discarico per inesigibilità. Ed invero, ai sensi della normativa vigente, l’ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all’agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, con eventuale richiesta all’agente della riscossione di trasmettere documenti ritenuti utili alla valutazione. Lo stesso ufficio se ritiene non rispettate le disposizioni dell’art. 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, della richiesta della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione. L’agente della riscossione, non oltre i successivi 90 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, può produrre osservazioni. L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell’attività.
Decorso il termine massimo per eventuali osservazioni, l’ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, deve ammettere o rifiutare il discarico con provvedimento a carattere definitivo. Tuttavia, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive l’ente creditore assegna al concessionario un termine non inferiore a 12 mesi per l’espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine;
– con il comma 2 si definisce il controllo a campione, prevedendo che lo stesso è effettuato dall’ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo, di norma in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno;
– il comma 3 circoscrive al mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 19, comma 2, lettera c), l’obbligo di procedere nei termini delineati nel comma 1 dell’articolo 20 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico;
– il comma 4 individua il termine (90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo) e il quantum dovuto dal concessionario per la definizione agevolata della controversia a seguito del provvedimento di diniego del discarico;
– il comma 5 individua i ruoli ai quali non si applica la definizione agevolata delle contestazioni di cui al precedente comma 4;
– infine, il comma 6 prevede che l’ente creditore – qualora nell’esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori – può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.
Nuova formulazione per la disciplina di discarico
La riforma della riscossione abroga e riscrive in termini di maggiore efficienza il meccanismo di discarico attualmente in vigore.
In particolare, l’art. 10, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, così dispone:
“1. Sono abrogati:
La nuova disciplina di discarico per inesigibilità viene prevista dagli articoli da 3 a 9 dello schema di decreto legislativo.
La ratio della nuova disciplina di discarico per inesigibilità è ben argomentata nella relazione illustrativa al disegno di legge per la “Delega al governo per la riforma fiscale”, ove vengono precisate le motivazioni dell’abrogazione dell’attuale meccanismo di discarico e della conseguente riformulazione della disciplina in esame, evidenziando che:
Come funziona il nuovo meccanismo di discarico
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il Legislatore delegato ha riscritto integralmente la disciplina relativa al discarico, introducendo un nuovo meccanismo delineato agli articoli da 3 a 9 dello schema di decreto legislativo.
Il discarico automatico o anticipato (art. 3)
L’art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo prevede che, in linea generale, le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento dell’incarico, sono automaticamente discaricate (c.d. discarico automatico).
Tuttavia, il successivo comma 2 dell’art. 3 dello schema pone una particolare deroga alla procedura del discarico automatico, prevedendo il c.d. discarico anticipato, che implica una restituzione anticipata delle quote per le quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia rilevato:
– la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
– l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.
I casi di esclusione (o di differimento) del discarico automatico (art. 4)
Un aspetto di particolare rilevanza è contenuto nell’art. 4 dello schema di decreto legislativo che, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, prevede che sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le quali:
a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo:
In relazione a tali quote, il discarico automatico si determinerà il 31 dicembre del quinto anno successivo:
– a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
– a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Il riaffidamento dei carichi (art. 5)
Secondo quanto previsto dall’art. 5 dello schema di decreto legislativo, qualora la quota discaricata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione torni nelle mani dell’Ente creditore, lo stesso può, fino allo spirare del termine prescrizionale, tentare una nuova riscossione coattiva del credito che può essere:
a) gestita direttamente dall’ente creditore;
b) affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossione (art. 6)
I commi 9 e 12 dell’art. 6 dello schema di decreto regolamentano la definizione agevolata delle controversie e i casi di esclusione di applicazione della stessa. I commi 10 e 11 dell’art. 6, infine, delineano la disciplina della responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lo smaltimento del magazzino in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di cartelle affidate dal 2000 al 2024 e non riscosse (art. 7)
Come affermato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato in prima lettura il decreto legislativo, il “magazzino di cartelle non riscosse è arrivato per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a oltre 1.200 miliardi”.
Per evitare un ulteriore aggravio di siffatta condizione, per il futuro, lo schema di decreto legislativo, all’art. 3, comma 1, dispone che per le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 il ruolo decade dopo 5 anni di tentativi di incasso.
Per il pregresso, invece, come previsto all’art. 7 dello schema di decreto legislativo, deve essere costituita una commissione tecnica che deciderà cosa stralciare. Tale commissione deve essere composta da rappresentanti della Corte dei Conti e del Ministero dell’Economia e delle finanze (Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie dell’UE nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato (articoli 8 e 9)
Infine, lo schema di decreto legislativo disciplina il meccanismo di discarico delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie dell’UE nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato, prevedendo all’art. 8 la disciplina per le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e all’art. 9 quella relative alle quote affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.