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Risparmio amministrato: come calcolare l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi

Risparmio Amministrato: Come Calcolare L’acconto Dell’imposta Sostitutiva Sui Redditi Diversi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 55 del 28 febbraio 2024 in tema di imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato.

L’articolo 2, comma 5, del decreto­legge n. 133 del 2013, prevede, a carico degli intermediari finanziari, l’obbligo di versare un acconto relativo ai prelevamenti effettuati a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato.

Testualmente la norma stabilisce che, a decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6.

Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva in base all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Detto rinvio, tuttavia, opera limitatamente agli aspetti non espressamente disciplinati dalle norme che regolamentano l’imposta sostitutiva, purché con esse compatibili.

Il Legislatore ha contemplato un sistema ad hoc ai fini della determinazione e versamento dell’acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, introducendo un ”metodo di calcolo appositamente disciplinato” ­ in deroga alle regole ordinarie disposte per le imposte sui redditi ­, in quanto parametrato all’imposta da versare con riferimento ai «primi undici mesi del medesimo anno.

La normativa in parola, invero, prevede un criterio di calcolo ”agevolato”, poiché, come chiarito dalla citata risoluzione n. 91/E del 2013, l’acconto dell’anno X deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre dell’anno X­1 a settembre dell’anno X, di fatto escludendo dal calcolo una mensilità.

Non v’è spazio e margine, dunque, per ipotizzare l’utilizzo del cd. ”metodo previsionale” nei termini proposti dall’istante, ovvero calcolando gli acconti tenendo conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato che prevedibilmente saranno conseguiti dalla propria clientela.

A supporto di tale interpretazione occorre evidenziare che, in altre circostanze, il Legislatore, volendo introdurre un metodo di calcolo dell’imposta sostitutiva parametrato al dato ”effettivo”, ne ha previsto una disciplina ad hoc.

Inoltre è stato ricordato che una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

Quanto innanzi chiarito, tuttavia, non comporta che anche i ”relativi crediti” possano essere utilizzati in compensazione ”orizzontale” con i debiti di altre imposte e contributi, laddove la normativa di riferimento ne stabilisca una destinazione specifica, ovvero, nel caso in esame, lo scomputo «dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo»..

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