Rivalsa anche in caso di assolvimento del debito con rottamazione­quater

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024 in tema di IVA e debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso.

L’articolo 60, settimo comma, del decreto IVA, prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti deiservizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Come più volte chiarito dalla prassi, la norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

Affinché la rivalsa sia esercitabile e la neutralità ripristinabile debbono, tuttavia, ricorrere talune condizioni: la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Occorre cioè che il cedente/prestatore abbia effettivamente versato quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo.

Al verificarsi delle predette condizioni, il cedente/prestatore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione­quater). In base al comma 231, i debiti in parola possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il successivo comma 232 prevede, inoltre, che il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Pertanto, l’assolvimento, seppur mediante l’istituto della rottamazione­quater, dell’imposta dovuta, consente di esercitare la rivalsa, ai sensi dell’articolo 60,settimo comma del decreto IVA, dell’IVA effettivamente versata.

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