Rivalsa anche in caso di assolvimento del debito con rottamazionequater
- 24 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024 in tema di IVA e debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso.
Come più volte chiarito dalla prassi, la norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
Affinché la rivalsa sia esercitabile e la neutralità ripristinabile debbono, tuttavia, ricorrere talune condizioni: la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Occorre cioè che il cedente/prestatore abbia effettivamente versato quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo.
Al verificarsi delle predette condizioni, il cedente/prestatore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Il successivo comma 232 prevede, inoltre, che il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.