Rivalutazione e riserva in sospensione d’imposta: cosa fare in caso di scissione nel corso del periodo di sorveglianza
- 26 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 17 del 26 gennaio 2024 in tema di rivalutazione e riserva in sospensione d’imposta in parte affrancata – scissione – modalità di ripartizione.
L’articolo 110 del decretolegge n. 104 del 2020 consentiva ai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”TUIR”), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
In relazione all’oggetto della rivalutazione, come evidenziato nella circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, il comma 2 del citato articolo 110, a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione, consentiva di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili) e non necessariamente tutti quelli appartenenti alla medesima categoria omogenea ma non ammetteva una rivalutazione parziale degli stessi.
Il successivo comma 4 disponeva che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorreva dall’esercizio successivo a quello in cui la stessa è stata eseguita, ed era effettuato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
L’articolo 110, comma 3, del decretolegge n. 104 del 2020 consentiva di affrancare, in tutto o in parte, la riserva vincolata al regime di sospensione di imposta per effetto della rivalutazione versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e delle eventuali addizionali nella misura del 10 per cento del suo ammontare, rendendola, in tal modo, disponibile agli usi civilisticamente consentiti (tra cui la distribuzione ai soci, senza oneri impositivi aggiuntivi in capo alla società distributrice).
Il comma 7 del menzionato articolo 110 statuiva, infine, l’applicazione ”in quanto compatibili” delle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, relative ai precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento.
Essendo stata effettuata l’operazione di scissione rappresentata nel corso del c.d. periodo di sorveglianza previsto dall’articolo 110 del decretolegge n. 104 del 2020, nei confronti dell’anzidetta riserva di rivalutazione si applicherà il criterio specifico di ripartizione previsto dal terzo periodo del citato comma 9 (ossia, detta riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla beneficiaria e rimasta alla scissa).