In linea con le precedenti edizioni resta invariata la platea dei soggetti interessati:
– persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
– società semplici e soggetti equiparati
ex art. 5 TUIR;
– enti non commerciali, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
Il regime riguarda anche le partecipazioni intestate a società fiduciarie, purché il fiduciante rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame (
circolare 27 marzo 2008, n. 28/E).
Qual è l’ambito oggettivo della rivalutazione?
Partecipazioni quotate e non quotate
Possono essere oggetto di rivalutazione titoli, quote o diritti negoziati e non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
L’Amministrazione finanziaria, con
circolare del 18 giugno 2008, n. 47/E, §7.4 ha confermato che rientrano nel perimetro della disciplina in esame anche le partecipazioni in società semplici, società estere e società di fatto.
La rivalutazione si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione stessa:
– per
partecipazioni non quotate, il
valore al 1° gennaio 2024 della frazione del patrimonio netto della società, determinato sulla base di un’apposita perizia giu
rata di stima, da un professionista iscritto all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o nel registro dei Revisori legali e periti iscritti alle Camere di Commercio. Il
giuramento della perizia deve necessariamente avvenire
entro il 30 giugno 2024. Il
costo sostenuto per la perizia di stima è
deducibile in quote costanti nell’esercizio di riferimento e nei quattro successivi dal reddito della società partecipata se predisposta per conto della società stessa, viceversa, è portato
in aumento del valore rivalutato della partecipazione stessa (
art. 5, comma 5,
legge 448/2001;
circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E, § 1.2);
– per
partecipazioni quotate, il
valore normale determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9, comma 4, lettera a),
TUIR (
art. 5, comma 1-
bis,
legge n. 448/2001). In tal caso, non è necessaria la predisposizione di alcuna perizia giurata di stima. L’unico onere per il contribuente riguarda la predisposizione e conservazione di un apposito
prospetto nel quale siano indicati per ciascun titolo, quota o diritto rivalutato, i
prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel
mese di dicembre 2023, nonché la relativa
media aritmetica.
Terreni edificabili e con destinazione agricola
Possono essere oggetto di rivalutazione terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti a titolo di
proprietà che
non costituiscono beni d’impresa.
Si deve ritenere, ai sensi della
legge n. 448/2001 e delle
circolari n. 81/E/2002 § 2.1 e n. 55/E/2002 § 12, che la rivalutazione sia possibile anche in relazione ai casi di
usufrutto e diritto di
superficie.
La rivalutazione si effettua assumendo in luogo del costo o valore di acquisto del terreno il valore al 1° gennaio 2024 determinato sulla base di un’apposita perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali con specializzazione edile ovvero all’elenco dei periti tenuto presso le Camere di Commercio.
Il giuramento della perizia deve necessariamente avvenire entro il 30 giugno 2024.
Il versamento dell’imposta sostitutiva
Il regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2024, calcolata nella misura del 16%:
– per le partecipazioni non quotate, del valore periziato;
– per le partecipazioni quotate, del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;
– per i terreni, del valore periziato.
Per espressa previsione normativa di cui all’
art. 1, commi 52 e 53,
legge n. 213/2023, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere
dilazionato fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del
3% annuo, che si aggiungono a quella annuale. E’ consentita la
compensazione nel modello F24 con crediti d’imposta o contributivi disponibili
ex art. 17,
D.Lgs. n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate, con l’ultimo
documento di prassi del 16 giugno 2023 n. 16/E, § 2, ha chiarito che è consentito rideterminare il valore anche solo
parzialmente. In tal caso, tuttavia, l’
imposta sostitutiva sarebbe
comunque dovuta in misura piena, calcolata sull’intero valore che emerge dalla perizia di stima o sul valore normale.
Ove il contribuente avesse già usufruito della rivalutazione di terreni o partecipazioni potrà comunque rivalutare il valore dei medesimi beni, ancorché la seconda perizia di stima riporti un valore inferiore a quello emerso nella precedente perizia. Inoltre, in tale ipotesi, il contribuente:
– non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; e
In
alternativa allo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata con la nuova imposta sostitutiva dovuta, il contribuente potrà chiedere il
rimborso di quanto versato entro il termine decadenziale di
48 mesi calcolato dalla data di versamento della prima rata o dell’intera imposta sostitutiva (
circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E, § 3).
La rivalutazione si
perfeziona con il versamento dell’
intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della
prima rata, entro il termine perentorio del
30 giugno 2024 (
circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, § 11).
Imposte sostitutive a confronto: 26% o 16%?
Considerando il progressivo aumento dell’aliquota rispetto alle precedenti rivalutazioni (2%, 11% e 14%) si impone un’attenta valutazione dell’effettivo risparmio d’imposta riconducibile all’opzione.
Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni finanziarie (quotate o meno) generano
redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettere c) e c-
bis,
TUIR, soggetti già a
imposizione sostitutiva, nella misura del
26% (art. 5, D.Lgs. n. 461/997;
art. 1, comma 1,
D.L. n. 66/2014) calcolata sulla plusvalenza stessa (costo o valore d’acquisto della partecipazione – prezzo di vendita).
Senonché, il regime in esame riproposto con la legge di Bilancio 2024 prevede un’imposta sostitutiva alternativa, nella misura inferiore del 16%, calcolata però su tutto il valore periziato o normale.
La convenienza tra rideterminare il costo o valore d’acquisto della partecipazione o soggiacere al regime “ordinario” passa al vaglio della seguente verifica:
16% x valore normale o di perizia < 26% x plusvalenza da cessione
Il punto di equilibrio è raggiunto quando il valore rivalutato, se pari al prezzo di vendita, corrisponde al 260% del valore di carico.
A titolo esemplificativo
Una persona fisica, non imprenditore, possiede una partecipazione del 100% in Alfa S.r.l. (non quotata):
Fattispecie n. 1 – Indifferenza tra rivalutazione e regime ordinario
– costo d’acquisto: 10.000 euro
– prezzo di vendita e valore periziato (al 1° gennaio 2024): 26.000 euro
– plusvalenza: 16.000 euro
– imposta sostitutiva (16%): 4.160 euro
– imposta sulla plusvalenza (26%): 4.160 euro
Fattispecie n. 2 – Rivalutazione meno conveniente del regime ordinario
– costo d’acquisto: 10.000 euro
– prezzo di vendita e valore periziato (al 1° gennaio 2024): 16.000 euro
– plusvalenza: 6.000 euro
– imposta sostitutiva (16%): 2.560 euro
– imposta sulla plusvalenza (26%): 1.560 euro
Fattispecie 3 – Rivalutazione più conveniente del regime ordinario
– costo d’acquisto: 10.000 euro
– prezzo di vendita e valore periziato (al 1° gennaio 2024): 36.000 euro
– plusvalenza: 26.000 euro
– imposta sostitutiva (16%): 5.760 euro
– imposta sulla plusvalenza (26%): 6.760 euro
Prospettive di riforma
Il 2024 potrebbe essere tra gli ultimi anni di proroga del regime opzionale di rivalutazione in esame. Infatti, nell’ambito della riforma del sistema tributario in corso, il Legislatore entro il termine ultimo del
29 agosto 2025, dovrà dare attuazione al principio di cui all’
art. 5, lettera h), n. 2, della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, che prevede l’introduzione di “un’
imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con la possibilità di stabilire
aliquote differenziate in ragione del
periodo di possesso del bene”.
Il recepimento di tale principio condurrebbe all’istituzionalizzazione del regime speciale e auspicabilmente a una determinazione più equa delle aliquote sostitutive anche per via della parametrazione al periodo di possesso, in linea con le precedenti edizioni.
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