Con provvedimento del 29 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato delle modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 riguardante la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo 3, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.
Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software.
La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva, è consentita mediante la presentazione di una ulteriore istanza, analoga all’originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella “Revoca Istanza”.
La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.
La revoca dell’istanza sostituiva non riattiva in alcun caso quella sostituita. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo. Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione, sono ritenute comunque valide.